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[1]Nei Comitati amministrativi delle esistenti Casse di pensioni e di mutuo soccorso, il personale ferroviario sara' rappresentato da persone elette fra i compartecipanti, e nella misura di un quarto del numero totale dei membri che sara' stabilito dagli Statuti definitivi.
[2]La vigilanza del Governo sul funzionamento delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso sara' esercitata nei modi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 10.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 26 aprile 1907
