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[1]Nei Comitati amministrativi delle esistenti Casse di pensioni e di mutuo soccorso, il personale ferroviario sara' rappresentato da persone elette fra i compartecipanti, e nella misura di un quarto del numero totale dei membri che sara' stabilito dagli Statuti definitivi.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MARZO 1907, N. 132)).
Testo in vigore dal 26 aprile 1907 al 16 dicembre 2009
