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[1]L'Istituto di previdenza e' disciplinato in modo identico per ciascuna delle Societa' esercenti, ed e' composto di due Sezioni che hanno comuni le funzioni di previdenza, ma di cui ciascuna ha patrimonio ed ordinamento distinti.

[2]La prima Sezione comprende il personale a paga mensile ed annua.

[3]La seconda Sezione comprende il personale a paga giornaliera, e, oltre alla previdenza, provvede anche al servizio sanitario e ai sussidi di malattia.

[4]Le due Sezioni possono pure provvedere al servizio d'indennita', in caso d'infortuni sul lavoro, a norma della legge 17 marzo 1898, n. 80, e le relative disposizioni speciali saranno determinate con gli Statuti di cui al precedente articolo 1.

Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art2 · fonte del testo

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