Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1900
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009. 440 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Il patrimonio di ciascuna Sezione e' costituito:
tolto: a) dalle ritenute ordinarie sugli stipendi, assegni ed indennita' dei compartecipanti;
tolto: b) dalle ritenute straordinarie in occasione di ammissioni in ufficio stabile o di aumento di stipendi degli stessi compartecipanti;
tolto: c) dai depositi volontari dei compartecipanti da accreditarsi in conto separato;
tolto: d) dai contributi della Societa' esercente;
tolto: e) dai proventi accessori specialmente destinati agl'Istituti di previdenza, come il prodotto della vendita dei biglietti per ingresso nelle stazioni e qualcuno dei proventi indicati al comma 3° dell'articolo 66 e al comma 3° dell'articolo 67 del Capitolato per la rete Adriatica e Mediterranea e al comma 3° dell'articolo 62 e al comma 3° dell'articolo 63 del Capitolato per la rete Sicula, i quali potessero eventualmente essere destinati all'Istituto di previdenza;
tolto: f) dai proventi straordinari di qualsiasi specie e particolarmente per legati, donazioni, devoluzioni e caducita';
tolto: g) dagli utili derivanti dall'impiego dei capitali amministrati dall'Istituto;
tolto: h) dal fondo di riserva per rischio di cui all'articolo 9.
tolto: Le ritenute ordinarie non potranno essere maggiori del 5 1/2 per cento sugli stipendi, assegni e indennita' dei compartecipanti alla Sezione prima dell'Istituto, e del 3 1/2 per cento sulle paghe dei compartecipanti alla Sezione seconda.
tolto: Le ritenute straordinarie non potranno essere minori di quelle da corrispondersi alle attuali Casse pensioni e ai Consorzi di mutuo soccorso in occasione di ammissione regolare od eccezionale ad un ufficio stabile o in occasione di aumento di stipendi.
tolto: Il contributo della Societa' esercente non sara' mai inferiore al montare delle ritenute ordinarie e straordinarie di cui sopra.
tolto: I depositi volontari dei compartecipanti vanno in aumento del capitale accumulato nei conti individuali, di cui all'articolo seguente, non possono essere ritirati che quando il compartecipante cessi dal servizio, e non possono mai eccedere per ogni mese una somma superiore al quinto dello stipendio mensile. Solo nel caso di riammissione di un agente, esso ha facolta' di versare nell'Istituto di previdenza, a titolo di deposito volontario, il capitale gia' riscosso quando abbandono' il servizio.
tolto: Sono applicabili anche ai depositi volontari e alle ritenute degl'impiegati, le disposizioni relative alla insequestrabilita' degli stipendi e delle pensioni.
tolto: I proventi accessori assegnati all'attuale Cassa pensioni e quelli assegnati all'attuale Consorzio di mutuo soccorso di ciascuna Societa', secondo i rispettivi Statuti, debbono essere ogni anno ripartiti: i primi fra l'esistente Cassa pensioni e la Sezione prima del nuovo Istituto, e i secondi fra l'esistente Consorzio di mutuo soccorso e la Sezione seconda dell'Istituto medesimo, in ragione dell'ammontare degli stipendi ed assegni di cui sono provvisti i rispettivi compartecipanti.
tolto: Analogamente saranno ripartite le maggiori entrate che potranno venire in seguito assegnate in comune alle Casse esistenti ed al nuovo Istituto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art3 · fonte del testo
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