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[1]Entro un anno dall'approvazione degli Statuti definitivi di cui all'articolo 12, il Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto col Ministero del Tesoro e con quello di Agricoltura, Industria e Commercio, sentite le Societa' esercenti e i Comitati amministrativi delle attuali Casse di previdenza, eseguira' le valutazioni occorrenti per determinare:

  • a)il disavanzo alla data 30 giugno 1885 delle Casse pensioni e di mutuo soccorso delle antiche reti «Alta Italia», «Romana», «Calabro-Sicule» e «Meridionali» per tutti gli impegni che le Casse suddette hanno assunto verso i compartecipanti e i pensionati esistenti a quel giorno;
  • b)il disavanzo, alla data in cui saranno applicati gli Statuti definitivi suaccennati, delle attuali Casse di pensione e di mutuo soccorso delle reti «Adriatica», «Mediterranea» e «Sicula», per tutti gli impegni che le dette Casse assumeranno verso i compartecipanti e i pensionati esistenti a quel giorno.

[2]In base alle valutazioni preaccennate ed ai risultati delle altre indagini occorrenti sara' stabilito:

[3]1° l'ammontare dei disavanzi al 30 giugno 1885 da ricolmarsi dallo Stato per le Casse dell'«Alta Italia», «Romane» e «Calabro-Sicule», e dalla Societa' delle strade ferrate Meridionali per le Casse di previdenza della rete di sua proprieta';

[4]2° l'ammontare dei disavanzi ulteriori delle attuali Casse di previdenza sino al giorno dell'applicazione dei nuovi Statuti definitivi, ferma restando la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1897, n. 383.

[5]I risultati delle valutazioni e delle indagini di cui sopra saranno presentati al Parlamento.

Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 21 luglio 1904

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art20 · fonte del testo

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