Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Entro un anno dall'approvazione degli Statuti definitivi di cui all'articolo 12, il Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto col Ministero del Tesoro e con quello di Agricoltura, Industria e Commercio, sentite le Societa' esercenti e i Comitati amministrativi delle attuali Casse di previdenza, eseguira' le valutazioni occorrenti per determinare:

  • a)il disavanzo alla data 30 giugno 1885 delle Casse pensioni e di mutuo soccorso delle antiche reti «Alta Italia», «Romana», «Calabro-Sicule» e «Meridionali» per tutti gli impegni che le Casse suddette hanno assunto verso i compartecipanti e i pensionati esistenti a quel giorno;
  • b)il disavanzo, alla data in cui saranno applicati gli Statuti definitivi suaccennati, delle attuali Casse di pensione e di mutuo soccorso delle reti «Adriatica», «Mediterranea» e «Sicula», per tutti gli impegni che le dette Casse assumeranno verso i compartecipanti e i pensionati esistenti a quel giorno.

[2]In base alle valutazioni preaccennate ed ai risultati delle altre indagini occorrenti sara' stabilito:

[3]1° l'ammontare dei disavanzi al 30 giugno 1885 da ricolmarsi dallo Stato per le Casse dell'«Alta Italia», «Romane» e «Calabro-Sicule», e dalla Societa' delle strade ferrate Meridionali per le Casse di previdenza della rete di sua proprieta';

[4]2° l'ammontare dei disavanzi ulteriori delle attuali Casse di previdenza sino al giorno dell'applicazione dei nuovi Statuti definitivi, ferma restando la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1897, n. 383.

[5]I risultati delle valutazioni e delle indagini di cui sopra saranno presentati al Parlamento. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 luglio 1904, n. 296

1

La L. 3 luglio 1904, n. 296 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' prorogato al 31 dicembre 1904 il termine utile assegnato dall'art. 20 della legge 29 marzo 1900, n. 101, per eseguire le valutazioni ed indagini relative ai disavanzi delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario".

Testo in vigore dal 21 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1904

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1900 al 21 luglio 1904.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 luglio 1904, n. 296

    La L. 3 luglio 1904, n. 296 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' prorogato al 31 dicembre 1904 il termine utile assegnato dall'art. 20 della legge 29 marzo 1900, n. 101, per eseguire le valutazioni ed indagini relative ai disavanzi delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art20 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari