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Le somme accumulate nel conto collettivo devono distribuirsi agli agenti collocati a riposo e ai loro aventi diritto, di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo precedente, in base ad apposite norme che dovranno essere approvate per decreto Reale da emanarsi con procedimento analogo a quello stabilito nell'articolo 1 per l'approvazione dello Statuto.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009
