Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1900
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1907 al 16 dicembre 2009. 306 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Le somme accumulate nei conti individuali sono assegnate, colle norme e nella misura stabilite dallo Statuto:
tolto: a) agli agenti addetti ai servizi sedentari collocati a riposo dopo compiuti 30 anni di compartecipazione all'Istituto e 60 di eta', ed agli agenti addetti ai servizi attivi collocati a riposo dopo compiuti 25 anni di compartecipazione all'Istituto e 55 di eta';
tolto: b) agli agenti collocati a riposo per invalidita' debitamente constatata, purche' abbiano compiuto il 15° anno di compartecipazione all'Istituto;
tolto: c) agli agenti collocati a riposo per inabilita' permanente che abbia per causa diretta ferite od altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero febbri miasmatiche contratte a seguito di permanenza, per ragioni di servizio, in localita' infette dalla malaria, qualunque sia la durata della compartecipazione all'Istituto;
tolto: d) alle vedove ed ai figli minorenni degli agenti morti dopo 15 anni di compartecipazione all'Istituto;
tolto: e) alle vedove ed ai figli minorenni degli agenti morti per le cause di cui alla lettera c, qualunque sia stata la durata della compartecipazione all'Istituto.
tolto: Pero' in qualunque tempo il compartecipante cessi dal servizio, prima dei termini di cui ai paragrafi precedenti, esso avra' sempre diritto di riscuotere le somme accumulate colle sue ritenute e cogli interessi composti fino al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale diritto spetta anche alla vedova o ai figli minorenni del compartecipante.
tolto: I diritti, accennati nel precedente alinea, non potranno esercitarsi nei casi di licenziamento per motivi di disciplina.
tolto: I depositi volontari di cui all'articolo 3 c) coi relativi interessi fino al 31 dicembre precedente possono sempre essere ritirati dal compartecipante dell'Istituto di previdenza, oppure dagli aventi diritto o dagli eredi di lui, in qualunque tempo, prima dei termini sopra indicati, e per qualunque causa il compartecipante lasci il servizio.
tolto: Le somme del conto individuale, le quali non sono assegnate a norma dei paragrafi precedenti, passano al conto collettivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art6 · fonte del testo
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