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[1]Coloro i quali, possedendo immobili danneggiati dal terremoto della Liguria, non ancora riparati o ricostruiti, non si sono finora valsi della concessione ad essi fatta a tenore dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, dovranno mettersi in grado di stipulare il contratto per la sovvenzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, previa dimostrazione di trovarsi nella impossibilita' economica di provvedere, senza il mutuo, a riparare o ricostruire l'immobile danneggiato.

[2]Il contratto dovra' essere stipulato e sottoscritto nel detto termine, trascorso il quale senza che siansi suddisfatte le disposizioni precedenti, la concessione s' intendera' deceduta di pieno diritto.

Testo in vigore dal 24 maggio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-05-12;170~art1 · fonte del testo

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