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[1]E' accordato il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge per la stipulazione e la sottoscrizione dei contratti in corso d'istruzione o sospesi per insufficienza di documenti o per qualsiasi altra causa.

[2]Anche in questo caso dovra' essere dimostrata l'impossibilita' economica nella quale il proprietario dell'immobile danneggiato ancora si trovi di provvedere, senza il mutuo, a riparare o ricostruire l'immobile stesso.

[3]Trascorso siffatto termine senza che siansi adempiute le formalita' indicate in questo articolo, la concessione s'intendera' decaduta di pieno diritto.

Testo in vigore dal 24 maggio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-05-12;170~art2 · fonte del testo

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