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[1]Coloro i quali, possedendo immobili danneggiati dalla frana avvenuta nel Comune di Campomaggiore il 10 febbraio 1885, non ancora riparati o ricostruiti, non si sono finora valsi della concessione, fatta a tenore dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1888, n. 5600, dovranno mettersi in grado di stipulare il contratto per la sovvenzione entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, previa dimostrazione della impossibilita' economica nella quale ancora si trovino di provvedere, senza il mutuo, a riparare o ricostruire l'immobile danneggiato.

[2]Trascorso il termine dei cinque anni senza che il contratto sia stato stipulato o sottoscritto, la concessione, s'intendera' decaduta di pieno diritto.

Testo in vigore dal 24 maggio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-05-12;170~art3 · fonte del testo

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