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Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono distinte in due classi. Il Ministro per l'industria e per il commercio e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per le finanze e per il tesoro, alla nuova classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura in base ai criteri indicati nell'articolo 2.

Testo in vigore dal 27 giugno 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-05-25;544~art1 · fonte del testo