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La prima classificazione deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le variazioni alla classifica, conseguenti alle modifiche avvenute negli indici di cui all'articolo 2, saranno effettuate con gli stessi criteri e non potranno aver luogo ad intervalli inferiori a cinque anni. Le variazioni potranno avere luogo anche prima dei cinque anni ove siano costituite nuove Province.
Testo in vigore dal 27 giugno 1962 al 16 dicembre 2010
