Art. 3 — Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata
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Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, o il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati previsto dalla normativa comunitaria, ovvero effettua tali operazioni in maniera difforme dal vero o utilizza una marchiatura o etichettatura diversa da quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Della violazione accertata, quando il tecnico classificatore sia iscritto ad un albo professionale, e' data notizia all'ordine professionale competente, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, che nei casi piu' gravi possono consistere nella sospensione o nella revoca dell'abilitazione professionale. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, e' abrogato.
Testo in vigore dal 14 luglio 1997 al 4 marzo 2007
