Art. 21 codice antimafia — Esecuzione del sequestro
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017. Leggi il testo vigente →
Il sequestro e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario, eseguite le formalita' ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita' di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario e' regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.
Testo in vigore dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017
