Art. 75-bis codice antimafia — Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
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Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Testo vigente dal 21 aprile 2015 al 9 dicembre 2023 · versione 15 su Normattiva