Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Misure di prevenzione - In genere - Misure di prevenzione personali applicate dal questore - Avviso orale c.d. rafforzato - Possibilità di imporre il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente (tra cui, secondo il diritto vivente, il telefono cellulare) - Sanzioni in caso di inosservanza - Denunciata violazione dei principi, costituzionali e convenzionali, di eguaglianza, tassatività in materia penale, nonché della segretezza della corrispondenza, del rispetto della vita privata e delle libertà di comunicazione e manifestazione del pensiero - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Conseguente carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 156001).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 76, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 25 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 10 CEDU, dal GIP presso il Tribunale di Siracusa, nella parte in cui consentono, in base all’interpretazione resa dal diritto vivente, che l’avviso orale rafforzato del questore, allorché vieti il possesso e l’utilizzo di qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, includa anche il telefono cellulare. La sentenza n. 2 del 2023, pubblicata successivamente all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, in senso conforme al petitum del rimettente. ( Precedenti: S. 2/2023 - mass. 45265; O. 213/2023 - mass. 45874; O. 86/2023 - mass. 45496; O. 204/2022 - mass. 45076; 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 125/2020 - mass. 42579 ).
sentenza 11/2024massima n. 45975 Riguarda ancheart. 3 Codice antimafia
Misure di prevenzione - In genere - Misure di prevenzione personali applicate dal questore - Avviso orale c.d. rafforzato - Possibilità di imporre il divieto di possedere o utilizzare il telefono cellulare, quale apparato di comunicazione radiotrasmittente - Sanzioni in caso di mancata osservanza - Denunciata irragionevolezza e violazione della riserva di giurisdizione a tutela dell'inviolabilità della libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 156001).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Sassari, sezione penale, in riferimento agli artt. 3 e 15 Cost., dell'art. 76 del d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce con la reclusione e la multa la trasgressione ai divieti dell'avviso orale c.d. "rafforzato" di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto. L'ordinanza è infatti priva di qualunque argomentazione. ( Precedenti citati: S. 263/2022 - mass. 45243; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 128/2022 - mass. 44943 ).
sentenza 2/2023massima n. 45266 Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazioni di non fondatezza o di inammissibilità - Effetti - Preclusione alla riproposizione della medesima o di analoghe questioni - Sussistenza nello stesso giudizio e non in altri - Rigetto di eccezione preliminare.
Le precedenti pronunce di (manifesta) infondatezza o di inammissibilità non comportano alcun effetto impeditivo nei confronti di successive censure, pure analoghe, relative alla medesima norma, essendo preclusa la riproposizione della stessa questione solo nel corso del medesimo giudizio. (Nella specie, nel giudizio incidentale avente ad oggetto gli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità motivata dalle precedenti dichiarazioni di manifesta infondatezza e di inammissibilità di identiche questioni, pronunciate, rispettivamente, con le ordinanze n. 362 del 2002, n. 143 del 2002 e n. 442 del 2001 e con la sentenza n. 81 del 2014). ( Precedenti citati: sentenze n. 113 del 2011, n. 477 del 2002, n. 225 del 1994 e n. 257 del 1991, sulla preclusione alla riproposizione della questione nel corso del medesimo giudizio ).
sentenza 99/2017massima n. 40418 Riguarda ancheart. 31 legge 646/1982
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Implicita affermazione dell'esistenza dell'elemento psicologico del reato oggetto del giudizio a quo - Sufficienza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per non adeguata motivazione sulla rilevanza - della questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011. Contrariamente a quanto eccepito, il rimettente, affermando che nel giudizio a quo non erano contestati ed erano comunque ampiamente provati gli elementi costitutivi del reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali previsto dalle norme censurate, ha implicitamente, ma chiaramente, dato ragione anche dell'esistenza dell'elemento psicologico, caratterizzato secondo la giurisprudenza di legittimità dal dolo generico, il quale esige la semplice consapevolezza dei presupposti di fatto da cui sorge l'obbligo di comunicazione (qualità di condannato o di sottoposto a misura di prevenzione del soggetto obbligato, superamento della soglia di rilevanza dell'operazione), senza che l'inadempiente debba essere animato dallo specifico scopo di occultare le informazioni. ( Precedente citato: sentenza n. 81 del 2014 ).
sentenza 99/2017massima n. 40419 Riguarda ancheart. 31 legge 646/1982
Reati e pene - Delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali - Configurabilità anche nel caso di variazioni compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali - Denunciata lesione del principio di offensività del reato, del principio di uguaglianza, dell'inviolabilità della libertà personale e della finalità rieducativa della pena - Esclusione - Sussistenza dell'offensività "in astratto" della condotta omissiva, salva la valutazione dell'offensività "in concreto" da parte del giudice comune - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e dell'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 (nel quale l'art. 31 è stato parzialmente trasfuso), censurati dal GUP del Tribunale di Palermo - in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - nella parte in cui, sanzionando con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.329 a 20.658 euro l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone condannate con sentenza definitiva per delitti di criminalità organizzata o per trasferimento fraudolento di valori ovvero sottoposte, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale ai sensi della legge antimafia n. 575 del 1965, si riferiscono anche alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali. La mancata comunicazione delle variazioni patrimoniali al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale dell'obbligato risulta tutt'altro che priva di offensività anche nel caso in cui la variazione derivi da un'operazione soggetta a forme di pubblicità legale, poiché solo la comunicazione diretta all'autorità competente assicura la conoscenza tempestiva e reale dei mutamenti dello stato patrimoniale delle persone obbligate, consentendo immediatamente gli opportuni accertamenti, né tale obiettivo potrebbe essere raggiunto se la polizia tributaria dovesse assumere di propria iniziativa le informazioni attraverso la consultazione dei pubblici registri. Attesa la sussistenza dell'offensività "in astratto", restano privi di autonomo rilievo gli ulteriori profili (riferiti agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.) collegati alla sua pretesa mancanza; spetta poi al giudice comune il compito di allineare al canone dell'offensività "in concreto" il fatto oggetto del giudizio, verificando se la singola condotta omissiva risulti assolutamente inidonea, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, a porre in pericolo il bene giuridico protetto e dunque, in concreto, inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità. ( Precedenti citati: sentenza n. 81 del 2014, ordinanze n. 362 del 2002, n. 143 del 2002 e n. 442 del 2001, sul delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali; sentenze n. 109 del 2016, n. 139 del 2014 e n. 225 del 2008, sul principio di offensività "in concreto" ). Il bene giuridico protetto dagli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 è rappresentato dall'ordine pubblico, perché l'obbligo di comunicazione imposto tende, da un lato, a garantire che il nucleo di polizia tributaria venga effettivamente e sollecitamente a conoscenza della variazione intervenuta nel patrimonio di soggetti di accertata pericolosità sociale (e non semplicemente che la possa conoscere, effettuando indagini di propria iniziativa); dall'altro, a rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale. ( Precedente citato: sentenza n. 81 del 2014 ).
sentenza 99/2017massima n. 40420 Riguarda ancheart. 31 legge 646/1982
Reati e pene - Delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali - Indubbio profilo di criticità del paradigma punitivo nel caso di variazioni compiute con atti soggetti a pubblicità legale - Auspicata introduzione di un sistema automatico di comunicazione di tali atti alla polizia tributaria.
È auspicabile l'introduzione di un sistema automatico di comunicazione alla polizia tributaria degli atti, soggetti a pubblicità legale, che determinano variazioni nel patrimonio delle persone considerate pericolose (per le condanne riportate o per l'assoggettamento a misure di prevenzione), così da superare, per tali atti, l'attuale regolamentazione, fonte, a un tempo, di ritardi nella conoscenza delle variazioni patrimoniali e di gravose responsabilità penali, che danno luogo a un indubbio profilo di criticità del paradigma punitivo previsto dagli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, al quale il legislatore dovrebbe porre rimedio. ( Precedente citato: sentenza n. 81 del 2014 ).
sentenza 99/2017massima n. 40421 Riguarda ancheart. 31 legge 646/1982