Art. 97 codice antimafiaConsultazione della banca dati nazionale unica

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Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati puo' essere consultata, secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:

  • a)i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
  • b)le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • c)gli ordini professionali.

Testo vigente dal 28 settembre 2011 al 26 novembre 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art97 · fonte su Normattiva