Art. 97 codice antimafia — Consultazione della banca dati nazionale unica
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Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati puo' essere consultata, secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:
- a)i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
- b)le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c)gli ordini professionali.
Testo vigente dal 28 settembre 2011 al 26 novembre 2014 · versione 0 su Normattiva