Art. 97 codice antimafiaConsultazione della banca dati nazionale unica

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 2014 al 31 dicembre 2023. Leggi il testo vigente →

Consultazione della ((banca dati nazionale unica)) Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la ((banca dati nazionale unica)) puo' essere consultata, secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:

  • a)i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
  • b)le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • c)gli ordini professionali.
  • c-bis)l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita' di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Testo vigente dal 26 novembre 2014 al 31 dicembre 2023 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art97 · fonte su Normattiva