Art. 99 codice antimafiaModalita' di funzionamento della banca dati nazionale unica

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Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita':

  • a)di funzionamento della banca dati;
  • b)di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati;
  • c)di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;
  • d)di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;
  • e)di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1;
  • f)di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso. ((2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia))

Testo vigente dal 7 aprile 2012 al 28 dicembre 2012 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art99 · fonte su Normattiva