Art. 1068 c.c.Trasferimento della servitu' in luogo diverso

[1]Il proprietario del fondo servente non puo' trasferire l'esercizio della servitu' in luogo diverso da quello nel quale e' stata stabilita originariamente.

[2]Tuttavia, se l'originario esercizio e' divenuto piu' gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente puo' offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non puo' ricusarlo.

[3]Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu' si puo' del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.

[4]L'autorita' giudiziaria puo' anche disporre che la servitu' sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purche' l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1068 · fonte su Normattiva