Art. 111 c.c. — Celebrazione per procura
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[1]I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
[2]La celebrazione del matrimonio per procura puo' anche farsi quando uno degli sposi risiede fuori del Regno e concorrono gravi motivi, da valutarsi dal procuratore generale presso la corte di appello nella cui circoscrizione l'altro sposo risiede.
[3]La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
[4]La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
[5]Il matrimonio non puo' piu' essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura fu rilasciata.
[6]La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva