Art. 1124 c.c.Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 18 giugno 2013. Leggi il testo vigente →

[1]Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra meta' in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

[2]Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e' ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprieta' comune.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 18 giugno 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1124 · fonte su Normattiva