Art. 114 c.c. — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali
[1]Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile e' il presidente del Senato.
[2]Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale puo' anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva