Art. 1153 c.c.Effetti dell'acquisto del possesso

[1]Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne e' proprietario, ne acquista la proprieta' mediante il possesso, purche' sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprieta'.

[2]La proprieta' si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi e' la buona fede dell'acquirente.

[3]Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1153 · fonte su Normattiva