Art. 117 c.c. — Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →
[1]Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88 puo' essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.
[2]Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non puo' essere impugnato finche' dura l'assenza.
[3]Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 87, il matrimonio non puo' essere impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione.
[4]La disposizione del primo comma di questo articolo si applica anche nel caso di nullita' del matrimonio previsto dall'art. 68.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva