Art. 117 c.c.Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88

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[1]Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88 puo' essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

[2]Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non puo' essere impugnato finche' dura l'assenza.

[3]Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 87, il matrimonio non puo' essere impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione.

[4]La disposizione del primo comma di questo articolo si applica anche nel caso di nullita' del matrimonio previsto dall'art. 68.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art117 · fonte su Normattiva