Art. 117 c.c.Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88

[1]((Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 puo' essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

[2]Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 puo' essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento puo' essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore eta'. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore eta' ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volonta' del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

[3]Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non puo' essere impugnato finche' dura l'assenza.

[4]Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non puo' essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

[5]La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullita' del matrimonio previsto dall'articolo 68)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art117 · fonte su Normattiva