Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Diligenza professionale - Criteri di valutazione - Contesto normativo vigente al momento della prestazione - Successiva declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
La responsabilità professionale dell'avvocato dev'essere accertata sulla base delle regole e degli orientamenti interpretativi vigenti al momento della prestazione, non incidendo sulla valutazione della diligenza del difensore la dichiarazione di incostituzionalità di una norma, intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia che ha definito il processo cui la condotta professionale è correlata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'avvocato per non avere proceduto a rituale notifica ad almeno uno dei controinteressati del ricorso amministrativo, sul presupposto dell'avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 4, c.p.a., in virtù del quale il giudice amministrativo aveva escluso potesse disporsi la rinnovazione della notificazione nulla, per non essere ascrivibile il relativo esito negativo a causa non imputabile al notificante).
Cass. civ. n. 3671/2026Sez. 3Rv. 677810-01
Riguarda ancheart. 136 Costituzioneart. 30 legge cost. 87/1953art. 2236 Codice civileart. 40 Codice del processo amministrativo
Precedenti: 674429-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi - Obbligo di diligenza - Contenuto - Deduzioni fiscali - Verifica dell'esecuzione degli adempimenti presupposti - Necessità. 80 <!-- pag. 81 --> Il commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi è tenuto, in base alla diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., a controllare che sussistano i presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati e, laddove gli venga richiesto di portare in deduzione determinate spese, a verificare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge a tal fine.
Cass. civ. n. 3215/2026Sez. 3Rv. 677827-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2236 Codice civile
Precedenti: 674292-01, 672455-01
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Procedure concorsuali - Prestazioni dell'avvocato nel concordato preventivo - Svolgimento dell'incarico - Competenze necessarie ed adeguate all'opera - Necessità - Contenuto - Fondamento. · AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.
In tema di procedure concorsuali, l'avvocato, che svolge la sua prestazione in una procedura di concordato preventivo, deve adempiere l'incarico munendosi delle competenze necessarie ed adeguate all'opera per affrontare anche questioni di particolare complessità ex art. 2236 c.c., insite all'interno di una procedura concorsuale che, inevitabilmente, involge anche problematiche di natura contabile e fiscale.
Cass. civ. n. 2664/2026Sez. 1Rv. 677287-01
Riguarda ancheart. 2236 Codice civile
Precedenti: 675878-02
NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Attività professionale del notaio - Dichiarazione del venditore di avvenuta estinzione del debito garantito da ipoteca - Accettazione dell'acquirente - Assenza di veridicità della dichiarazione - Responsabilità professionale - Esclusione - Ragioni.
Il notaio che inserisca nella redazione dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall'acquirente, di estinzione del debito garantito da ipoteca sull'immobile, con impegno a provvedere alla cancellazione di quest'ultima a propria cura e spese, non risponde della mancata veridicità della dichiarazione, poiché non è tenuto ad alcuna attività accertativa a fronte di un'espressione del potere valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare il rischio di quella operazione negoziale. 68 <!-- pag. 69 -->
Cass. civ. n. 2342/2026Sez. 3Rv. 677801-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 4 legge 650/1972
Precedenti: 637555-01, 665205-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Responsabilità del commercialista - Oneri di allegazione e prova - Tempestiva allegazione del cliente dell’omessa indicazione di un cespite nella dichiarazione dei redditi - Dubbio interpretativo sull’obbligo dell’indicazione - Successiva allegazione dell’omessa informazione circa la controvertibilità di tale obbligo - Natura - Mera difesa - Conseguenze - Soggezione alle preclusioni assertive - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità professionale del commercialista, se il cliente ha tempestivamente allegato che l'inadempimento è stato integrato dall'omissione di un'attività (nella specie, l'indicazione di un bene nella dichiarazione dei redditi) la cui obbligatorietà era dubbia (in ragione di difficoltà interpretative della normativa fiscale) l'onere del professionista di provare l'esatto adempimento include la dimostrazione di aver assolto l'obbligazione di fornire al cliente informazioni adeguate a porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse, con la conseguenza che l'allegazione, da parte del cliente, dell'omessa informazione circa la controvertibilità dell'obbligatorietà dell'attività omessa integra una mera difesa, non soggetta alle preclusioni assertive, risolvendosi nella deduzione del mancato assolvimento, da parte del commercialista, dell'onere della prova a suo carico.
Cass. civ. n. 1365/2026Sez. 3Rv. 677702-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2230 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 654093-01
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE Trasporto internazionale di merci - Responsabilità del vettore - Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 - Esonero di responsabilità del vettore - Fondato dubbio che la perdita o l’avaria sia stata determinata da uno dei rischi elencati dall’art. 17 - Sufficienza - Prova contraria a carico del controinteressato - Contenuto - Fattispecie.
Nel trasporto internazionale di merci, in base agli artt. 17 e 18 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ai fini dell'esonero del vettore dalla responsabilità per la perdita o l'avaria delle merci consegnate per il trasporto, è sufficiente il fondato dubbio che, per le particolari circostanze di fatto in cui detti eventi si sono determinati, a provocarli sia stato il verificarsi di uno dei rischi individuati dal medesimo art. 17, par. 4, gravando, in tal caso, sul controinteressato l'onere di provare, non che il danno sia derivato da fatto del vettore, ma che non è stato causato da uno dei predetti "risques". (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del vettore, in base al fondato dubbio che l'utilizzo, per il trasporto, di un veicolo aperto e senza tendone, come previsto dal mittente, previsto dall'art. 17, comma 4, lett. a) della Convenzione, avesse avuto un'incidenza causale sulla perdita parziale della merce, facilitando la propagazione dell'incendio appiccato da ignoti).
Cass. civ. n. 945/2026Sez. 3Rv. 677699-01
Riguarda ancheart. 1693 Codice civile
Precedenti: 606493-01, 508521-01, 567301-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Obbligo del medico di informare il paziente - Contenuto - Modalità di adempimento - Sottoscrizione di un modulo prestampato - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative praticabili e alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, le quali bene possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva immotivatamente ritenuto idoneamente prestato il consenso ad un intervento di isterectomia, nonostante il modulo sottoscritto non contenesse alcuna informazione circa l'esistenza di trattamenti alternativi né in merito ai rischi e alle complicanze possibili).
Cass. civ. n. 316/2026Sez. 3Rv. 677518-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 1 Legge sul biotestamento
Precedenti: 669458-01, 675533-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Erronee informazioni circa la posizione contributiva - Responsabilità dell'ente previdenziale di diritto privato - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
La responsabilità dell'ente previdenziale di diritto privato per aver reso all'assicurato informazioni inesatte, inerenti alla sua posizione assicurativa, può configurarsi solo laddove l'inesattezza concerna dati di fatto, che esulano dalla sfera di controllo dell'interessato e che spetta all'Ente attestare, rispetto ai quali è predicabile un legittimo affidamento nella veridicità delle notizie comunicate, e non anche in caso di erronea interpretazione della normativa applicabile, la cui corretta esegesi non è appannaggio esclusivo degli enti previdenziali, pubblici e privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la responsabilità di INARCASSA per aver erroneamente prospettato all'assicurato l'inapplicabilità di una normativa più favorevole, peraltro esplicitando – e così consentendo di vagliare criticamente - le giustificazioni dell'orientamento prescelto).
Cass. civ. n. 35007/2025Sez. LRv. 677156-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1175 Codice civileart. 54 legge 88/1989
Precedenti: 655057-01, 620938-01, 645874-01
RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA' DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE Ricovero ospedaliero - Obbligo di sorveglianza del paziente - Contenuto predeterminato - Esclusione - Commisurazione alle condizioni subiettive e oggettive del paziente - Necessità - Fattispecie in tema di neonato affidato dopo il parto alla madre in regime di rooming in. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di responsabilità della struttura sanitaria conseguente a ricovero ospedaliero, l'obbligo di sorveglianza delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura, non ha un contenuto predeterminato in astratto nella sua intensità e nella sua estensione, dovendo essere espletato, in relazione alle circostanze del caso concreto, in modo adeguato e coerente rispetto alle specifiche condizioni psico-fisiche del paziente e alla condizione oggettiva in cui questi si trovi nell'ambito della struttura sanitaria, in 95 <!-- pag. 96 --> funzione della prevenzione del rischio, rientrante nello spettro della prevedibilità, che il degente possa causare danni a terzi o subirne. (Nella specie, in relazione ad un caso in cui un neonato era stato rapito mentre era affidato, in regime di cd. rooming in, all'assistenza della madre - persona di giovane età perfettamente compos sui, a sua volta assistita dalla propria sorella -, la S.C. ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria, in ragione dell'inesigibilità, da parte di quest'ultima, di un servizio di sorveglianza continua nei confronti del minore e dell'imprevedibilità dell'evento dannoso, interamente ascrivibile alla condotta illecita del terzo autore del rapimento, idonea ad interrompere il nesso causale).
Cass. civ. n. 31998/2025Sez. 3Rv. 677171-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1374 Codice civileart. 1372 Codice civileart. 1375 Codice civile
Precedenti: 454927-01, 260072-01, 667589-02
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale - Natura - Giudizio di merito - Sindacabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Valutazione fondata su un presupposto manifestamente errato - Sindacabilità - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, concernendo il nesso di causalità tra l'attività omessa e il risultato favorevole che ne sarebbe potuto discendere per il cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non si fondi su un presupposto manifestamente errato, di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, essendosi in presenza, in tal caso, di un errore di sussunzione deducibile con il ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso il nesso di causa tra l'inadempimento dell'avvocato - consistito nell'omessa presentazione di istanze di fissazione di udienza, con conseguente perenzione dei giudizi amministrativi proposti avverso un'ordinanza di demolizione di un fabbricato - e il danno, rappresentato dalla demolizione stessa, in ragione del giudizio prognostico negativo circa l'esito dei ricorsi amministrativi, stante la violazione di un divieto assoluto di edificazione imposto dalla legislazione regionale vigente, non essendo il ragionamento giuridico censurato connotato in termini di manifesta e irriducibile abnormità).
Cass. civ. n. 32000/2025Sez. 3Rv. 677093-01
Riguarda ancheart. 2236 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 672565-01, 648593-01, 658305-01
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Danni cagionati nello svolgimento dell'attività delegata ex art. 591-bis c.p.c. - Responsabilità ex l. n. 117 del 1988 - Configurabilità - Condizioni - Responsabilità ex art. 2043 c.c. del professionista delegato - Presupposti soggettivi - Colpa lieve da imperizia - Esclusione.
In relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. (che è un ausiliario del giudice e non può essere ricondotto agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 117 del 1988), la responsabilità di cui alla l. n. 117 del 1988 è configurabile nel solo caso in cui la suddetta attività sia sfociata in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, ferma restando la - eventualmente concorrente - responsabilità ex art. 2043 c.c. del delegato che versi in dolo o colpa, con esclusione di quella lieve consistita in imperizia, nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Cass. civ. n. 31423/2025Sez. 3Rv. 677208-02
Riguarda ancheart. 591 Codice di procedura civileart. 2043 Codice civileart. 2236 Codice civileart. 64 Codice di procedura civile
Precedenti: 672454-01, 670099-01
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità da contatto sociale - Presupposti - Fattispecie.
La responsabilità da contatto sociale postula l'ingerenza, da parte di un soggetto, nella sfera giuridica di un altro, per lo svolgimento di un'attività richiedente un particolare titolo abilitativo imposto dallo Stato - soggetta a regole di condotta prescritte dalla legge, specificamente volte a tutelare i terzi esposti ai rischi ad essa potenzialmente connessi -, con il conseguente affidamento del soggetto nella cui sfera giuridica si produce l'ingerenza in ordine alla conformità della prestazione ricevuta alle norme e agli standard professionali che la regolano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base della qualificazione come da contatto sociale della responsabilità di un geometra in qualità di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di un soppalco all'interno di un immobile, aveva condannato il professionista a risarcire il danno nei confronti del proprietario del bene, nonostante l'incarico gli fosse stato conferito dal conduttore).
Cass. civ. n. 28758/2025Sez. 3Rv. 676628-01
Riguarda ancheart. 1173 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 657617-01, 660023-01
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Obblighi di diligenza e perizia - Finalità - Conseguenze - Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - Considerazione - Necessità. · AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, quest'ultimo è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, in modo da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tutela il cliente, in quanto più adeguata al raggiungimento del risultato perseguito e più idonea in relazione alla situazione soggettiva da tutelare, con la conseguenza che, in presenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il professionista, ancorché non ne condivida la soluzione, non è esentato dal tenerne conto nell'adozione della linea difensiva, onde scongiurare conseguenze sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione di tale orientamento ermeneutico.
Cass. civ. n. 28406/2025Sez. 3Rv. 676573-01
Riguarda ancheart. 2236 Codice civileart. 1218 Codice civile
Precedenti: 630405-01, 668599-01
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Difensore - Obblighi professionali - Omissione di informazioni al cliente - Eccezione di inadempimento - Rilevanza causale dell’inadempimento del legale sulle scelte del cliente - Conseguenze in termini di compenso. · AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.
L'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese.
Cass. civ. n. 25889/2025Sez. 2Rv. 675878-02
Riguarda ancheart. 1460 Codice civileart. 13 Legge professionale forense
Precedenti: 657806-01, 642162-01, 675813-01, 669587-01
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Responsabilità della scuola di sci per caduta dell'allievo - Natura contrattuale - Fondamento - Conseguenze in tema di onere della prova.
La responsabilità della scuola di sci per i danni subiti dall'allievo durante la lezione ha natura contrattuale, poiché dall'iscrizione al corso deriva l'obbligo, per la scuola stessa scuola ed il maestro da essa incaricato, di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione, con la conseguenza che, in caso di lesioni, si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., onde il creditore danneggiato è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento, desumibile dal danno subito, mentre incombe sulla scuola l'onere di provare che l'evento è stato causato da una circostanza a essa non imputabile, ossia che l'impedimento che ha reso oggettivamente impossibile l'esatta esecuzione della prestazione fosse non prevedibile né evitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci, non essendo, a tal fine, sufficiente dimostrare la correttezza della sua condotta.
Cass. civ. n. 24471/2025Sez. 3Rv. 676279-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 629845-01, 638980-01, 660991-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Lesione del diritto all'informazione sanitaria - Omessa sottoscrizione dei sanitari del modulo di consenso informato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'omessa sottoscrizione da parte dei sanitari del modulo di consenso informato non integra, di per sé, lesione del diritto all'informazione sanitaria, non solo perché detto modulo, anche ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 219 del 2017, ha solo la finalità di documentazione dell'avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente, sicché la sua sottoscrizione determina l'imputazione dell'atto a 231 <!-- pag. 232 --> chi lo sottoscrive ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l'esplicazione del diritto all'autodeterminazione sanitaria, ma anche perché detta manifestazione di consenso, pur basata sull'alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapporto medico-paziente, non può essere trattata alla stregua di un atto negoziale che prelude al raggiungimento di un accordo.
Cass. civ. n. 21845/2025Sez. 3Rv. 675533-01
Riguarda ancheart. 1 Legge sul biotestamentoart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 2230 Codice civile
Precedenti: 669458-01, 655489-01
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI Concordato preventivo - Divieto di eseguire atti di pagamento di debiti concorsuali - Omessa informazione al debitore - Errore professionale dell’avvocato - Diritto al compenso - Esclusione. · FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE In genere.
In materia di concordato preventivo, l'omessa informazione al debitore che ha presentato domanda di ammissione, da parte del professionista incaricato della predisposizione della proposta di concordato, del divieto giuridico di eseguire, dopo il deposito del ricorso, atti di pagamento di debiti concorsuali, configura un errore professionale che determina un colpevole ed integrale inadempimento degli obblighi assunti con il mandato ricevuto, cui consegue la perdita del diritto al compenso del professionista.
Cass. civ. n. 18020/2025Sez. 1Rv. 675224-01
Riguarda ancheart. 2236 Codice civile
Precedenti: 669667-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Mobilità del personale docente - Domanda di trasferimento in una sede rimasta non assegnata all'esito della procedura concorsuale - Azione di adempimento - Ammissibilità - Effetti. in tema di mobilità scolastica, il docente che aveva richiesto il trasferimento in posti che sono poi rimasti non assegnati in esito allo svolgimento delle procedure disciplinate dalle ordinanze ministeriali e contratti integrativi, può proporre azione di adempimento sul presupposto che quei posti gli sarebbero stati attribuiti se la procedura avesse avuto regolare svolgimento, al fine di ottenere genericamente l'attribuzione di una sede nella Provincia e negli Ambiti territoriali richiesti non appena essa sia disponibile e prima di qualsiasi altra ulteriore assegnazione ad altri, oltre alla retrodatazione meramente giuridica ed al risarcimento del danno, se richiesto, senza che ciò coinvolga la definitiva assegnazione dei posti originariamente domandati che sia successivamente intervenuta, mediante altre procedure, ivi comprese quelle di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL comparto scuola normativo 2006-2009 e biennio economico 2006- 2007 o mediante successive mobilità.
Cass. civ. n. 16835/2025Sez. LRv. 675612-01
Riguarda ancheart. 1 legge 107/2015
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Mobilità del personale docente - Azione di adempimento del lavoratore - Oneri probatori delle parti - Oggetto.
Il docente che agisca nei confronti del Ministero per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina della mobilità per un determinato anno scolastico ha l'onere di allegare specificamente l'obbligo inadempiuto (come, ad esempio, quello di attribuire ai candidati i posti disponibili al momento in cui si svolge la fase delle assegnazioni loro pertinente), spettando conseguentemente al Ministero dimostrare che tale obbligo non sussisteva, in ipotesi per il fatto che, in ragione della posizione in graduatoria ricoperta dal lavoratore, quei posti, in caso di assegnazione, avrebbero dovuto essere destinati ad altri.
Cass. civ. n. 16835/2025Sez. LRv. 675612-02
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 1 legge 107/2015
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Obbligazioni dell'avvocato - Violazione dell'obbligo di eseguire la prestazione con la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. - Inadempimento contrattuale - Responsabilità per colpa lieve - 47 <!-- pag. 48 --> Sussistenza - Limiti - Diritto della parte di rifiutare il compenso per la prestazione professionale ex art. 1460 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze. · AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.
L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio.
Cass. civ. n. 15526/2025Sez. 2Rv. 675813-01
Riguarda ancheart. 1460 Codice civileart. 2236 Codice civile
Precedenti: 669667-01, 625387-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).