Art. 1176 c.c.Diligenza nell'adempimento

[1]Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

[2]Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1176 · fonte su Normattiva