Art. 119 c.c. — Interdizione
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[1]Il matrimonio di chi e' stato interdetto per infermita' di mente puo' essere impugnato dal tutore o dal pubblico ministero, se, al tempo del matrimonio, vi era gia' sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione fu pronunziata posteriormente, ma l'infermita' esisteva al tempo del matrimonio. Puo' essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.
[2]L'azione non puo' essere proposta, se dopo revocata l'interdizione vi e' stata coabitazione per un mese.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva