Art. 1196 c.c. — Spese del pagamento
Le spese del pagamento sono a carico del debitore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le spese del pagamento sono a carico del debitore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1199 — Diritto del debitore alla quietanza
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.…
Art. 2846 — Spese d'iscrizione
Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi e' patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.…
Art. 215 — Recupero del credito erariale in via amministrativa
… denominati. 2. Il recupero e' effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in carico il credito, alla quale l'ufficio o l'ente erogatore da' esecuzione immediata. 3. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il…
Art. 1985 — Recesso del contratto
Il debitore puo' recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento. Il debitore e' tenuto al rimborso delle spese di…
Art. 1194 — Imputazione del pagamento agli interessi
Il debitore non puo' imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.…
Art. 1312 — Pagamento separato dei frutti o degli interessi
… riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e' a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Si dà protezione al creditore contro l'impugnazione del pagamento che si fondi sull'incapacità del debitore (articolo 1191); non può prevalere l'interesse che pone l'ordine giuridico a che gli atti dell'incapace siano compiuti con le formalità preordinate dalle leggi, di fronte al fatto che il debito esisteva e che il pagamento corrispondeva alla prestazione dovuta. Il debitore, inoltre, non può impugnare il pagamento fatto con cose altrui, perchè è tenuto a garantire il creditore per ciò che ha consegnato. Ma se egli offre una nuova prestazione idonea, cioè la prestazione di cose di cui può disporre, praticamente attua la garanzia dovuta; non vi è più ragione allora per impedirgli di chiedere la restituzione della cosa consegnata, e di ovviare così alla sua responsabilità verso il proprietario della stessa. In questi sensi è l'art. 1192, primo comma, il quale non fa alcuna differenza tra caso in cui il debitore sia di buona fede e caso in cui il debitore sia di mala fede, per il già indicato motivo che, con la nuova prestazione, il creditore riceve ugualmente il suo, e non può avere interesse ad opporre la mala fede del solvente. Ha invece rilevanza distinguere talvolta tra creditore di buona o di mala fede, per delimitare i casi in cui l'accipiens può insorgere contro il pagamento fattogli con cosa che non era del debitore. Se il creditore, all'atto della solutio, aveva notizia dell'alienità della cosa prestata, non può reagire contro il pagamento, implicitamente accettato a proprio rischio e pericolo. Se di buona fede, il creditore può invece impugnare il pagamento eseguito a suo favore (art. 1192, secondo comma); egli ha interesse di prevenire la molestia e l'evizione, senza attendere l'azione del terzo contro di lui. Solo in qualche caso, per quanto in buona fede, il creditore può non avere alcun interesse all'impugnazione: così è quando il pagamento ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore. Questa ipotesi era considerata dal codice civile del 1865 all'art. 1240; ma, potendo soltanto riferirsi a cose mobili, essa deve intendersi regolata dal principio «possesso vale titolo» (art. 1153, primo comma), in modo che doveva ritenersi inutile riprodurre l'art. 1240 suddetto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 564
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1196 · fonte su Normattiva