Art. 1312 c.c. — Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e' a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva