Art. 1201 c.c. — Surrogazione per volonta' del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo' surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva