Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA Assicurazione - Debito per il pagamento del premio - Credito verso l’assicuratore per indennizzo - Compensazione - Esclusione.
(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). Il credito verso l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 33950/2025Sez. 3Rv. 677199-01
Riguarda ancheart. 1901 Codice civileart. 1241 Codice civile
Precedenti: 663939-03
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Condanna generica al risarcimento emessa in sede penale - Incompiutezza della prova sul quantum - Ammissibilità - Conseguenze in tema di estensione del giudicato penale - Fattispecie.
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il credito azionato in sede civile, ritenendo che il giudicato penale, recante condanna generica al risarcimento del danno con rinvio al giudice civile per la liquidazione, accertasse in favore del debitore un credito risarcitorio di importo superiore, così da consentire la compensazione per le somme corrispondenti). 35 <!-- pag. 36 -->
Cass. civ. n. 28378/2025Sez. 1Rv. 676862-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 1241 Codice civileart. 539 Codice di procedura penaleart. 651 Codice di procedura penale
Precedenti: 669626-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Compensazione - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Condizioni - Posteriorità del credito rispetto alla formazione del titolo - Credito anteriore - Eccezione nel giudizio di merito nel quale il titolo si è formato - Necessità. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE In genere.
Nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato.
Cass. civ. n. 24670/2025Sez. 3Rv. 676583-01
Riguarda ancheart. 474 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civileart. 1241 Codice civile
Precedenti: 623415-01, 597004-01, 669462-01, 300770-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI Compensazione nel concordato preventivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto compensabile il credito vantato per canoni di locazione da una società in concordato con quello della banca verso la propria locatrice, discendente da contratti bancari e di finanziamento, individuando il momento genetico di debenza dei canoni, anche successivi all'ammissione alla procedura concorsuale, nella data - anteriore - di stipulazione del contratto di locazione).
Cass. civ. n. 2005/2025Sez. 1Rv. 673550-01
Riguarda ancheart. 1571 Codice civile
Precedenti: 637773-01, 637914-01, 664061-01, 641526-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Credito postergato ex art. 2467 c.c. - Utilizzabilità ai fini della compensazione ex art. 56 l. fall. - Esclusione - Fondamento.
In tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 c.c. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 c.c. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.
Cass. civ. n. 1865/2025Sez. 1Rv. 673552-01
Riguarda ancheart. 2467 Codice civileart. 1241 Codice civileart. 1242 Codice civile
Precedenti: 669665-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).