Art. 1255 c.c. — Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore
Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purche' il creditore vi abbia interesse.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva