Art. 1255 c.c.Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore

Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purche' il creditore vi abbia interesse.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1255 · fonte su Normattiva