Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE Cessionario del credito risarcitorio - Azione ex art. 149 c.ass. - Legittimazione attiva - Sussistenza.
Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (nella specie, quello relativo al costo del noleggio di un'automobile sostitutiva) è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 c.ass. nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo utilizzato dal danneggiato.
Cass. civ. n. 29113/2025Sez. 3Rv. 676883-01
Riguarda ancheart. 1260 Codice civileart. 1264 Codice civileart. 144 Codice delle assicurazioni private.art. 149 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 655087-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cessione del credito - Oggetto - Azioni relative al contratto presupposto o crediti derivanti da diverso titolo - Esclusione - Fattispecie.
In tema di cessione del credito, il cessionario acquista, unitamente ad esso, solo i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, mentre non gli sono trasferite le azioni inerenti all'essenza del contratto che costituisce fonte di tale credito, né, a fortiori, i crediti che trovano la propria fonte in titoli diversi, sia di origine contrattuale che extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che in una cessione in blocco di crediti in sofferenza rientrasse anche il credito risarcitorio già azionato dalla banca cedente nei confronti del notaio che aveva omesso di rilevare che i beni sui quali era stata costituita l'ipoteca a garanzia di uno dei crediti ceduti non era di proprietà del debitore).
Cass. civ. n. 28393/2025Sez. 3Rv. 676631-01
Riguarda ancheart. 1260 Codice civile
Precedenti: 670660-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Azione revocatoria - Cessione del credito a garanzia del quale fu proposta l'azione - Conseguenze - Invocabilità degli effetti da parte del cessionario - Fondamento. · RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE In genere.
Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "ex latere creditoris".
Cass. civ. n. 10541/2025Sez. 3Rv. 674615-01
Riguarda ancheart. 2901 Codice civileart. 2902 Codice civileart. 1260 Codice civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 665260-03
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITA' - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO) Ipoteca - Iscrizione prima del pignoramento - Vicenda traslativa (o surrogatoria) del credito anteriore al pignoramento - Effetti relativi alla modificazione del soggetto titolare della garanzia - Annotazione - Necessità.
Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, 85 <!-- pag. 86 --> l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.
Cass. civ. n. 1027/2025Sez. 3Rv. 673654-01
Riguarda ancheart. 2843 Codice civileart. 1260 Codice civileart. 2916 Codice civileart. 596 Codice di procedura civile
Precedenti: 670547-01, 660605-01, 673203-03
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Cessione del credito - Art. 1263 c.c. - Norma inderogabile - Esclusione - Conseguenze - Possibilità di non cedere il diritto di garanzia - Sussistenza.
In tema di cessione del credito, il disposto dell'art. 1263 c.c. - secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli altri accessori - non esprime una norma inderogabile: di conseguenza, resta nella piena disponibilità delle parti definire gli inerenti rapporti ed è in facoltà del creditore cedente trasferire il diritto di credito separatamente dal diritto di garanzia, il quale, se costituito da ipoteca, comunque si estingue (ex art. 2878, n. 3, c.c.), non essendo configurabile un diritto ipotecario "astratto" e, cioè, scollegato dal credito garantito (non più esistente in capo al cedente per effetto della cessione).
Cass. civ. n. 486/2025Sez. 3Rv. 673203-01
Precedenti: 408294-01, 670769-01, 649522-01, 658160-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITA' - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO) Cessione del vincolo ipotecario - Annotazione nei RR.II. - Funzione costitutiva - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
L'annotazione della cessione del vincolo dell'ipoteca su un immobile, eseguita ai sensi dell'art. 2843 c.c., ha effetto costitutivo, al pari dell'iscrizione ipotecaria a cui accede, sicché il diritto del cessionario esiste in quanto risultante dai registri immobiliari; ne consegue che, da un lato, una volta annotata formalmente la vicenda traslativa, il cessionario, è da considerare a tutti gli effetti titolare del diritto reale di garanzia - a prescindere dalle vicende sottostanti e dalla stessa coerenza di una simile risultanza con il titolo di provenienza - e, dall'altro, che gli effetti dell'annotazione, se indebitamente eseguita, possono essere annullati soltanto con una pronuncia giudiziale e all'esito di una congruente domanda della parte interessata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - in relazione ad una domanda di risarcimento del danno conseguente all'illegittima cancellazione dell'ipoteca compiuta senza il consenso del cessionario, il quale dai RR.II. ne risultava titolare - aveva negato la responsabilità del notaio rogante e affermato che la garanzia non era stata oggetto del negozio di cessione, 70 <!-- pag. 71 --> così obliterando gli effetti dell'annotazione ex art. 2843 c.c., ricondotta ad un generico "errore formale").
Cass. civ. n. 486/2025Sez. 3Rv. 673203-03
Riguarda ancheart. 2843 Codice civile
Precedenti: 670547-01, 625149-01, 604020-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).