Art. 1263 c.c.Accessori del credito

[1]Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

[2]Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.

[3]Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1263 · fonte su Normattiva