Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Contratti bancari - Cessione dei crediti in blocco ex art. 58, d. lgs n. 385 del 1993 - Limiti di prova del negozio - Insussistenza - Libero apprezzamento degli elementi di prova da parte del giudice di merito - Sussistenza - Conseguenze in tema di ricorribilità per cassazione - Identificazione.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.
Cass. civ. n. 33966/2025Sez. 1Rv. 676403-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 116 Codice di procedura civile
Precedenti: 666807-02, 668451-01
CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE Cessionario del credito risarcitorio - Azione ex art. 149 c.ass. - Legittimazione attiva - Sussistenza.
Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale (nella specie, quello relativo al costo del noleggio di un'automobile sostitutiva) è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 c.ass. nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo utilizzato dal danneggiato.
Cass. civ. n. 29113/2025Sez. 3Rv. 676883-01
Riguarda ancheart. 1260 Codice civileart. 1263 Codice civileart. 144 Codice delle assicurazioni private.art. 149 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 655087-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Pagamento effettuato dal debitore debitore ceduto nei confronti del cedente - Efficacia liberatoria - Esclusione - Presupposti - Consapevolezza dell'avvenuta cessione - Comunicazione verbale - Idoneità - Condizioni.
In caso di cessione del credito, il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente non ha efficacia liberatoria allorquando il solvens, anche prima della notifica, abbia comunque preso conoscenza dell'intervenuto mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, potendo detta consapevolezza discendere anche da una semplice comunicazione verbale, purché qualificata dall'univoco significato di mezzo di informazione dell'avvenuto trasferimento del credito e tale da giustificare, alla stregua dell'ordinaria diligenza, il convincimento che il credito sia stato oggetto di effettiva cessione.
Cass. civ. n. 25317/2025Sez. 3Rv. 676284-01
Riguarda ancheart. 1260 Codice civileart. 1189 Codice civile
Precedenti: 652988-01, 661432-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Ricognizione di debito effettuata dal debitore ceduto in favore del cessionario - Equiparabilità all'accettazione della cessione - Condizioni - Contestazione del rapporto obbligatorio fondamentale - Conseguenze - Prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto - Necessità. 68 <!-- pag. 69 --> · OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO In genere.
La ricognizione di debito effettuata dal debitore, purché espressa ed inequivoca, integra gli estremi dell'accettazione ex art. 1264 c.c., legittimando il cessionario all'esercizio dell'azione di recupero del credito, fermo restando che, attenendo unicamente alla conferma dell'obbligazione preesistente, essa non esonera il cessionario dalla prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto, qualora vengano sollevate contestazioni sul rapporto obbligatorio fondamentale.
Cass. civ. n. 25318/2025Sez. 3Rv. 676285-01
Riguarda ancheart. 1988 Codice civileart. 1260 Codice civileart. 1334 Codice civileart. 1335 Codice civile
Precedenti: 642768-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Factoring - Eccezioni relative all'esistenza e alla validità del negozio - Opponibilità al cessionario da parte del debitore ceduto - Eccezioni relative all'esatto adempimento o a fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione - Opponibilità al cessionario - Condizioni - Fattispecie.
La cessione dei crediti tipica del contratto di "factoring" non determina modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza - o addirittura contro - la sua volontà, con la conseguenza che quest'ultimo può opporre al factor cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito, ed anche quelle riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al factor 69 <!-- pag. 70 --> solo se anteriori alla comunicazione della cessione al debitore ceduto, in quanto, una volta acquisita tale notizia, quest'ultimo non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto inopponibile alla cessionaria l'eccezione di mancato adempimento, da parte del creditore cedente, dell'obbligo, contenuto nel contratto di appalto, di stipulare, a collaudo effettuato ed entro un termine determinato, una polizza, non configurando un fatto estintivo o modificativo del credito ceduto ma determinandone solamente la sua inesigibilità ex contractu).
Cass. civ. n. 25328/2025Sez. 3Rv. 676345-01
Riguarda ancheart. 1260 Codice civile
Precedenti: 641896-01
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Cessione del credito - Eccezione di estinzione dell'obbligazione del debitore ceduto - Ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente in data anteriore alla cessione - Cessionario quale terzo - Formale disconoscimento della predetta ricevuta - Necessità - Esclusione - Inopponibilità ex art. 2704 c.c. dell'anteriorità del pagamento - Sufficienza - Onere della prova a carico del debitore - Limiti.
Il cessionario di un credito - a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal debitore ceduto in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui ha avuto conoscenza della cessione - assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., invocando il disposto dell'art. 2704 c.c. per l'inopponibilità di quella data e, quindi, della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma.
Cass. civ. n. 15589/2025Sez. 3Rv. 675393-02
Riguarda ancheart. 1260 Codice civileart. 2704 Codice civileart. 214 Codice di procedura civile
Precedenti: 441284-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cd. Retrocessione del credito - Notificazione della cessione al debitore ceduto - Art. 1264 c.c. - Libertà di forma - Sussistenza - Notificazione della cessione con ricorso per decreto ingiuntivo o con comunicazione nel corso del giudizio di opposizione - Idoneità. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO In genere.
La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..
Cass. civ. n. 654/2025Sez. 2Rv. 673481-01
Riguarda ancheart. 638 Codice di procedura civileart. 643 Codice di procedura civileart. 645 Codice di procedura civile
Precedenti: 629429-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).