Art. 1264 c.c.Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

[1]La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata.

[2]Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1264 · fonte su Normattiva