Art. 1284 c.c.
Saggio degli interessi
[1]Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. 129a 140a 151a 161a 193a 211a 221a 237a 244a 252a 260a276 280 299 307 314 321a 327336a 348
[2]Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
[3]Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
[4]Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui e' proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 242
[5]La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. 242
Gli interventi su questo articolo(22)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 10 dicembre 1998
129acon decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 10 dicembre 1998 (in G.U. 11/12/1998, n. 289) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 1999".
Decreto 11 dicembre 2000
140acon decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 11 dicembre 2000 (in G.U. 15/12/2000, n. 292) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1o gennaio 2001".
Decreto 11 dicembre 2001
151acon decorrenza dal 1 gennaio 2002
Il Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 14/12/2001, n. 290) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2002".
Testo vigente dal 28 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 345 su Normattiva