Art. 1285 c.c.
Obbligazione alternativa
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo' costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva