L'art. 164, relativo alle controdichiarazioni, presenta, rispetto al testo precedente, talune varianti, determinate da mera finalità di coordinamento. Poichè le controdichiarazioni pongono in essere un fenomeno di simulazione, si è creduto opportuno stabilire espressamente, in deroga al principio di carattere generale accolto in tema di simulazione, che in nessun caso i terzi possano opporre la simulazione delle convenzioni matrimoniali, anche se essa risulti da controdichiarazioni scritte. Queste possono avere effetto soltanto rispetto a coloro tra i quali sono intervenute, purchè ricorrano le condizioni volute dalla legge. La disciplina delle controdichiarazioni resta distinta da quella delle mutazioni, a differenza di quanto faceva il codice del 1865 nell'art. 1383. Non è stata accolta la proposta di stabilire che le controdichiarazioni non fanno stato di fronte ai terzi se non quando siano annotate nelle forme stabilite per le mutazioni delle convenzioni. Le controdichiarazioni, infatti, in quanto presuppongono che si mantenga in vita di fronte ai terzi il negozio fatto in forma solenne, non possono che essere segrete ed avere efficacia nei rapporti interni tra le parti. Sarebbe stato, quindi, illogico prevedere una forma di pubblicità, perchè esse potessero fare stato di fronte ai terzi. Una volta annotate sul contratto di matrimonio, le controdichiarazioni cesserebbero di essere tali e costituirebbero vere e proprie mutazioni del contratto medesimo. Il problema va quindi limitato alla determinazione delle condizioni per la validità delle controdichiarazioni, ma sempre tra le parti. L'art. 164 richiede appunto che esse siano. fatte alla presenza e col consenso di tutti i partecipanti al contratto di matrimonio. Venne, per verità, suggerito di aggiungere un'altra limitazione, e cioè che le controdichiarazioni non rechino mutamenti sostanziali alle convenzioni matrimoniali; ma non si è seguito il suggerimento, perchè, pur prescindendo dalla considerazione che il criterio di distinzione sarebbe incerto, si sarebbe frustrato lo scopo delle controdichiarazioni, le quali vengono fatte appunto per derogare alle convenzioni contenute nell'atto pubblico. La legge potrebbe anche vietare le controdichiarazioni, perchè costituiscono un fenomeno patologico del diritto; ammettendole, può sottoporle a condizioni o a limitazioni, ma non disconoscerne la necessaria finalità di derogare alle convenzioni formali. Del patrimonio familiare.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 109
La Commissione delle Assemblee legislative, in seguito ad ampia discussione, ha riconosciuto l'opportunità di introdurre nel codice il nuovo istituto del patrimonio familiare, constatando che esso costituisce una delle più felici innovazioni legislative, in quanto assicura, secondo le finalità del Regime, il rafforzamento del nucleo familiare e il benessere della famiglia, ancora più della dote, che cessa con lo scioglimento del matrimonio, mentre il patrimonio familiare dura finchè sono divenuti maggiorenni tutti i figli. Questa particolare importanza, che il patrimonio familiare è destinato ad avere, ha indotto ad apportare una modificazione nella sistemazione della materia relativa al regime patrimoniale della famiglia, quale risultava dal progetto, anteponendosi agli altri istituti quello del patrimonio familiare, il quale appare meglio rispondente, nelle attuali condizioni della società, alle esigenze della famiglia.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 110
Riguardo alle singole disposizioni del nuovo istituto, devesi ricordare che nell'art. 167 era stato suggerito di aggiungere una norma per ammettere la costituzione del patrimonio familiare anche dopo lo scioglimento del matrimonio da parte del coniuge superstite o di un terzo, qualora vi siano figli minorenni, e un'altra disposizione per autorizzare la moglie a costituire i beni dotali in patrimonio familiare. Ma è sembrato che le due proposte estenderebbero in modo non conveniente il campo di applicazione dell'istituto. Quanto alla prima, è da osservare che la costituzione del patrimonio familiare, dopo lo scioglimento del matrimonio, non avrebbe una sufficiente giustificazione nella finalità di dare una protezione economica ai figli minorenni. L'istituto tende ad assicurane la prosperità di una famiglia che sorge, mira a provvedere ai bisogni dei figli, dei quali si ignora il numero, per un periodo di tempo non preventivamente determinabile. Con la morte di uno, o di entrambi i genitori, ogni incertezza sulla composizione della famiglia viene meno, e, se vi sono figli minorenni, questi possono essere beneficati direttamente. Quanto poi alla seconda proposta, è sembrato che il consentire alla moglie di apportare beni dotali al patrimonio familiare costituirebbe una deroga al principio della immutabilità delle convenzioni matrimoniali in precedenza stabilite.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 111