Art. 132 c.c.Mancanza dell'atto di celebrazione

[1]Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio puo' essere provata a norma dell'art. 452.

[2]Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non e' stato inserito nei registri a cio' destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio e' ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art132 · fonte su Normattiva