Art. 1333 c.c.Contratto con obbligazioni del solo proponente

[1]La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente e' irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale e' destinata.

[2]Il destinatario puo' rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto e' concluso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1333 · fonte su Normattiva