Art. 1333 c.c. — Contratto con obbligazioni del solo proponente
[1]La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente e' irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale e' destinata.
[2]Il destinatario puo' rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto e' concluso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva