Nel regolare la perfezione del contratto si sono tenuti presenti i principi degli articoli 36 e seguenti del codice di commercio, ai quali si riconosceva già un'attitudine espansiva verso il campo dei contratti civili. La perfezione del contratto è governata dal principio della cognizione art. 1326, primo comma), attenuato da una presunzione iuris tantum di conoscenza della dichiarazione per il solo fatto dell'arrivo di questa all'indirizzo del destinatario (art. 1335); la presunzione può essere vinta dalla prova, a carico del destinatario, di non avere potuto senza colpa aver notizia della dichiarazione. Il sistema della cognizione è stato considerato più rispondente alla logica giuridica, perchè non si può ammettere che un soggetto resti volontariamente obbligato senza avere la coscienza dell'esistenza del vincolo. Ora questa coscienza si acquista con la notizia della volontà dell'altra parte di piena adesione alla proposta; ciò del resto è più rispondente alle esigenze del commercio giuridico, che vuole sicurezza e chiarezza nei rapporti. Vero è che non è agevole provare che il destinatario ha avuto notizia della comunicazione rivoltagli: ma sta in questa difficoltà di prova il motivo della presunzione di conoscenza stabilita nell'art. 1335, che è ragionevole, perchè ordinariamente le missive vengono lette appena arrivano, e perchè riesce quanto meno facile al destinatario dimostrare le cause incolpevoli della mancata cognizione. Si è abbandonato il sistema della cognizione e non si è più richiesto il requisito subiettivo dello scambio delle due dichiarazioni, nei casi in cui la dichiarazione dell'accettante si immedesima con l'esecuzione della prestazione. Allora l'accettazione non ha una propria esistenza autonoma e non ne sarebbe concepibile la comunicazione al proponente: il contratto si perfezionerà al momento dell'esecuzione e là dove questa si verifica. Ma, perchè ciò avvenga, perchè cioè si possa prescindere dalla necessità che il proponente sappia nell'accettazione, occorre che l'esecuzione immediata implicante accettazione sia richiesta dal proponente, sia voluta dalla natura del contratto o sia autorizzata dagli usi in tali sensi è l'art. 1327, che corrisponde al secondo comma dell'art. 36 del codice di commercio. Questa ultima disposizione era stata variamente interpretata, e si discuteva vivamente se le ipotesi a cui essa si riferiva fossero tre distinte o due o una sola. La formula adottata nell'art. 1327, con l'impiego della disgiuntiva «o», chiarisce che le ipotesi sono tre, e che ognuna di esse conferisce all'esecuzione il particolare effetto ivi previsto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 605
Gli articoli 1333 e 1334 svolgono la sibillina disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 36 del codice di commercio, che taluno aveva riferito al contratto unilaterale, mentre altri riteneva che concernesse l'atto unilaterale. Il nuovo codice regola separatamente il contratto unilaterale (due o più dichiarazioni) e l'atto unilaterale (unica dichiarazione produttiva di effetti). Quando si tratta di contratto unilaterale, ossia di contratto con obbligazioni solo a carico del proponente (art. 1333), la proposta, appena giunta a conoscenza del destinatario, produce l'effetto giuridico della sua irrevocabilità. L'accettazione del destinatario è peraltro sempre necessaria per la conclusione del contratto, e può anche risultare dal silenzio che si prolunghi per una certa durata. Vi è dunque sempre incontro di consensi presso il proponente; ma quello del destinatario si deduce dal silenzio da lui mantenuto per un dato termine, durante il quale egli ha il dovere di parlare se intende respingere l'offerta. Per gli atti unilaterali recettizi doveva solo precisarsi il momento in cui essi producono il loro effetto giuridico vincolando l'autore della dichiarazione trasmessa e la persona cui la dichiarazione era destinata. L'art. 1334 provvede a tale esigenza: la soluzione accolta è stata già descritta (n. 604).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 606
Ammettendo che sia possibile richiedere l'esecuzione immediata della prestazione cui la proposta si riferisce, l'art. 1327, primo comma, ha posto le premesse per risolvere in senso affermativo la disputa sulla rinunciabilità del potere di revoca della proposta contrattuale: l'art. 1887 dà anzi un esempio di proposta ferma ex lege. Quando questa rinunzia c'è, il contratto sorge con l'accettazione della proposta da parte del destinatario, anche se nel frattempo il proponente abbia, violando l'impegno di non revocare, in effetti receduto dalla proposta (art. 1329, primo comma). Che in tali casi la revoca produca soltanto l'obbligo di risarcire il danno, era sostenuto in base alla considerazione che la volontà di contrarre deve sussistere fino al momento in cui il contratto si perfeziona. Ma in contrario si può osservare che la proposta ferma è definitiva; è cioè suscettibile di creare gli estremi di un consenso preventivo, che sfugge alla disponibilità del suo autore, e che rimane efficace per quanto possa successivamente mutare la determinazione dell'autore stesso. Si può sostenere che la volontà debba persistere fino a quando il contratto non possa dirsi perfetto, nel caso di atti che siano revocabili prima di tale momento, non nel caso di proposta irrevocabile che, non essendo mutevole, è idonea a produrre immediatamente effetti definitivi. La conseguenza è che, di regola, sull'efficacia di tale proposta non potrà influire nemmeno la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente; vi potrà influire soltanto se inducono a ritenerlo la natura dell'affare o le circostanze del caso (art. 1329, secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 607