Art. 1331 c.c.
Opzione
[1]Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facolta' di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.
[2]Se per l'accettazione non e' stato fissato un termine, questo puo' essere stabilito dal giudice.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva