Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratti bancari - Requisiti di validità - Art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b. - Contratti stipulati anteriormente - Applicabilità - Fondamento.
In tema di contratti bancari, l'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si applica anche ai contratti stipulati anteriormente, poiché disciplina il regolamento negoziale derivante dal contratto - prevedendo l'applicazione dei tassi sostitutivi emessi nei dodici mesi precedenti l'operazione, se più favorevoli al cliente - e non la fattispecie negoziale in sé.
Cass. civ. n. 2426/2026Sez. 1Rv. 677594-01
Riguarda ancheart. 1284 Codice civileart. 1372 Codice civileart. 117 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Precedenti: 656441-01
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Divieto ex art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2021 a carico dell’acquirente o del fornitore di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di 57 <!-- pag. 58 --> cessione di prodotti agricoli e alimentari - Ratio - Conseguenze in tema di competenza per territorio.
Il divieto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari posto, dall'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell'acquirente o del fornitore, risponde alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l'impresa agricola), sia, più in generale, l'equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l'industria). Detto divieto incide, pertanto, sull'autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, al fine di promuovere la concorrenza attraverso l'inibizione degli effetti pregiudizievoli idonei ad incidere sull'equilibrio di mercato e sul sistema produttivo agricolo, con la conseguenza che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall'acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata.
Cass. civ. n. 31599/2025Sez. 2Rv. 676471-01
Riguarda ancheart. 47 Codice di procedura civileart. 6 d.lgs. 150/2011art. 4 d.lgs. 198/2021art. 1334 Codice civileart. 1374 Codice civileart. 1375 Codice civilee altri 1
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio idrico integrato - Conguaglio dei costi per partite pregresse - Applicazione della disciplina tariffaria ex d.m. 1° agosto 1996 - Necessità - Ragioni.
In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d'ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996, con cui è stato istituito e regolamentato il "metodo tariffario normalizzato", dal momento che, da un lato, il citato art. 31 assume autonomo valore precettivo con esclusivo riguardo all'individuazione della data entro cui i relativi conguagli andavano approvati; dall'altro, l'addebito dei conguagli riferiti a partite pregresse non può implicare la violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi e di affidamento nell'esecuzione del contratto di somministrazione.
Cass. civ. n. 23858/2025Sez. URv. 675783-01
Riguarda ancheart. 1560 Codice civileart. 1561 Codice civileart. 154 Codice dell’ambiente
Precedenti: 666927-01, 667227-01, 665913-01
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE Clausola di durata inferiore a quella minima di sei anni - Liceità - Condizioni - Transitorietà - Estremi.
Qualora una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'art. 27 della l. n. 392 del 1978 sia stipulata per una durata inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale della locazione non abitativa transitoria - e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all'art. 79 della legge stessa e alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c. -, a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l'effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario, vale a dire integrino ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità.
Cass. civ. n. 23655/2025Sez. 3Rv. 675852-01
Riguarda ancheart. 27 Legge sull’equo canoneart. 79 Legge sull’equo canone
Precedenti: 654567-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).