Art. 1375 c.c. — Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Nomina del direttore scientifico - Specialità della disciplina - Atto discrezionale del Ministro della salute - Sussistenza - Principi in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali - Applicabilità. 97 <!-- pag. 98 --> · IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE In genere.
Alla nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pur nella specialità della disciplina - che configura la scelta da parte del Ministro della salute come connotata da un alto tasso di discrezionalità - si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di incarichi dirigenziali, atteso che il Ministro è pur sempre soggetto, oltre che ai vincoli procedurali espressamente previsti dalla legge, ai principi di buona fede e correttezza, con i quali viene data attuazione ai principi di cui all'art. 97 Cost., che impongono una valutazione comparativa con gli altri candidati inseriti nella rosa selezionata dalla commissione che sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici della scelta adottata.
Riguarda ancheart. 11 d.lgs. 288/2003art. 1 d.P.R. 42/2007art. 19 TU pubblico impiegoart. 1175 Codice civileart. 97 Costituzione
Precedenti: 670024-01, 665861-01
NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Compravendita di immobile privo di abitabilità - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie in tema di destinazione d'uso. · VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE In genere.
Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall'acquirente a causa dell'assenza nell'immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di 79 <!-- pag. 80 --> abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall'acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio nonostante questi avesse omesso di informare l'acquirente circa la reale destinazione d'uso - di deposito invece che di civile abitazione - dell'immobile compravenduto e della conseguente mancanza di abitabilità).
Riguarda ancheart. 1175 Codice civileart. 2236 Codice civileart. 24 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)
Precedenti: 623038-01, 654929-01, 664244-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Obbligo del medico di informare il paziente - Contenuto - Modalità di adempimento - Sottoscrizione di un modulo prestampato - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative praticabili e alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, le quali bene possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva immotivatamente ritenuto idoneamente prestato il consenso ad un intervento di isterectomia, nonostante il modulo sottoscritto non contenesse alcuna informazione circa l'esistenza di trattamenti alternativi né in merito ai rischi e alle complicanze possibili).
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1175 Codice civileart. 1 Legge sul biotestamento
Precedenti: 669458-01, 675533-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI Selezione del personale - Potere discrezionale del datore di lavoro - Obbligo di buona fede e correttezza - Sussistenza - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA In genere.
In tema di selezione del personale, la discrezionalità del datore di lavoro nella gestione dell'impresa, pur non sindacabile nel merito, deve essere esercitata, per non degenerare in arbitrio, nell'osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, i quali impongono, anche al fine di assicurare parità di trattamento tra i lavoratori, trasparenza nelle procedure e nei criteri di scelta adottati, con la conseguenza che integra inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire, anche in sede giudiziale, i criteri e le motivazioni seguite in fase di assunzione nella scelta del personale ritenuto idoneo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrare inadempimento contrattuale la condotta del datore di lavoro, il quale, a fronte di un accordo sindacale di incremento dei livelli occupazionali, sia mediante trasformazione di contratti da part time a full time, sia attraverso un piano di nuove assunzioni, non aveva esplicitato i criteri con i quali si era proceduto ad accogliere, tra i vari dipendenti che ne avevano fatto domanda, l'istanza di trasformazione e all'assunzione di nuovi dipendenti).
Riguarda ancheart. 41 Costituzioneart. 30 legge 183/2010art. 1175 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 638311-01, 548693-01, 647540-01, 592602-01
RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA' DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE Ricovero ospedaliero - Obbligo di sorveglianza del paziente - Contenuto predeterminato - Esclusione - Commisurazione alle condizioni subiettive e oggettive del paziente - Necessità - Fattispecie in tema di neonato affidato dopo il parto alla madre in regime di rooming in. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di responsabilità della struttura sanitaria conseguente a ricovero ospedaliero, l'obbligo di sorveglianza delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura, non ha un contenuto predeterminato in astratto nella sua intensità e nella sua estensione, dovendo essere espletato, in relazione alle circostanze del caso concreto, in modo adeguato e coerente rispetto alle specifiche condizioni psico-fisiche del paziente e alla condizione oggettiva in cui questi si trovi nell'ambito della struttura sanitaria, in 95 <!-- pag. 96 --> funzione della prevenzione del rischio, rientrante nello spettro della prevedibilità, che il degente possa causare danni a terzi o subirne. (Nella specie, in relazione ad un caso in cui un neonato era stato rapito mentre era affidato, in regime di cd. rooming in, all'assistenza della madre - persona di giovane età perfettamente compos sui, a sua volta assistita dalla propria sorella -, la S.C. ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria, in ragione dell'inesigibilità, da parte di quest'ultima, di un servizio di sorveglianza continua nei confronti del minore e dell'imprevedibilità dell'evento dannoso, interamente ascrivibile alla condotta illecita del terzo autore del rapimento, idonea ad interrompere il nesso causale).
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1374 Codice civileart. 1372 Codice civile
Precedenti: 454927-01, 260072-01, 667589-02
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Divieto ex art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2021 a carico dell’acquirente o del fornitore di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di 57 <!-- pag. 58 --> cessione di prodotti agricoli e alimentari - Ratio - Conseguenze in tema di competenza per territorio.
Il divieto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari posto, dall'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell'acquirente o del fornitore, risponde alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l'impresa agricola), sia, più in generale, l'equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l'industria). Detto divieto incide, pertanto, sull'autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, al fine di promuovere la concorrenza attraverso l'inibizione degli effetti pregiudizievoli idonei ad incidere sull'equilibrio di mercato e sul sistema produttivo agricolo, con la conseguenza che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall'acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata.
Riguarda ancheart. 47 Codice di procedura civileart. 6 d.lgs. 150/2011art. 4 d.lgs. 198/2021art. 1334 Codice civileart. 1339 Codice civileart. 1374 Codice civilee altri 1
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITA' DI ASSICURAZIONI Assicurazione della responsabilità civile - Patto di gestione della lite - Transazione con il danneggiato subordinata al consenso dell'assicurato - Diniego di quest'ultimo - Sindacabilità secondo il canone di buona fede.
In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il patto accessorio di gestione della lite - che ha una causa mista, riconducibile ai contratti di mandato, transazione, assicurazione e al contratto d'opera - subordini l'eventuale transazione con il danneggiato all'autorizzazione dell'assicurato, il diniego da parte di quest'ultimo deve essere espresso conformemente al canone di buona fede, tenendo conto, cioè, anche dell'interesse dell'assicuratore a scongiurare l'eventualità - cui non corrisponde alcun vantaggio per l'assicurato - di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.
Riguarda ancheart. 1175 Codice civileart. 1366 Codice civileart. 1711 Codice civile
Precedenti: 669366-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Obbligo legale del datore di lavoro di condurre trattative con tutte le organizzazioni sindacali - Insussistenza - Corrispondente previsione di fonte convenzionale - Ammissibilità - Inadempimento del datore - Conseguenze - Condotta antisindacale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Pur non esistendo, in capo al datore di lavoro, un obbligo legale di stipulare accordi con tutte le organizzazioni sindacali, lo stesso può essere previsto da una fonte convenzionale, integrando, in tal caso, il rifiuto datoriale condotta antisindacale ex art. 28 st.lav., ove traducentesi in un comportamento contrario a buona fede suscettibile di ledere le prerogative della controparte sindacale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto antisindacale il comportamento del datore di lavoro il quale, dopo aver concluso più volte con il sindacato ricorrente un accordo collettivo di durata annuale, con previsione di un nuovo incontro alla scadenza, aveva infine formulato una proposta non trattabile di rinnovo dell'accordo con riduzione della relativa durata, rifiutando ogni successiva richiesta sindacale di interlocuzione).
Riguarda ancheart. 28 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 627021-01
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Rapporti personali extralavorativi tra dipendente e superiore - Rilevanza - Esclusione - Eccezioni - Procedure per l'attribuzione discrezionale di incarichi di rilievo - Obbligo di imparzialità - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 51 c.p.c..
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'esistenza di leciti rapporti personali extralavorativi tra dipendente e superiore non rileva ai fini della valutazione delle condotte degli interessati e della legittimità degli atti gestori, salvo il caso delle selezioni comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l'attribuzione di incarichi di rilievo (come quello di posizione organizzativa), nelle quali la P.A., alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, deve assicurare l'imparzialità di chi è preposto alla scelta, trovando applicazione le regole di cui all'art. 51 c.p.c., compresa l'ipotesi atipica di cui al comma 2, che impone di evitare l'assunzione della decisione da parte di chi ha con taluno un rapporto personale di tale intensità da far sospettare che il giudizio non sia improntato al rispetto dei menzionati principi.
Riguarda ancheart. 97 Costituzioneart. 51 Codice di procedura civileart. 1175 Codice civile
Precedenti: 637045-01, 662762-01
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Procedure selettive interne ex art. 21-quater d.l. n. 83 del 2015 - Natura programmatica - Conseguenze - Termine previsto nell'accordo sindacale del 26 aprile 2017 - Cogenza - Esclusione - Fondamento. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI In genere.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disposizione di cui all'art. 21-quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 - che autorizza il Ministero della Giustizia a indire procedure selettive interne per la progressione di carriera dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge - ha natura meramente programmatica e non attribuisce, dunque, alcun diritto agli interessati, di modo che non può riconoscersi natura perentoria al termine del 30 giugno del 2019, contemplato dal successivo accordo sindacale del 26 aprile 2017 per la definizione della procedura, essendo subordinato l'impegno assunto dall'Amministrazione con tale accordo al rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 21-quater.
Riguarda ancheart. 21 d.l. 83/2015art. 1175 Codice civile
Precedenti: 664699-01, 647440-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotta illecita extralavorativa - Rilievo disciplinare - Configurabilità - Fondamento - Licenziamento - Condizioni - Valutazione della gravità della condotta - Fattispecie.
La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare, dal momento che il lavoratore è tenuto all'adempimento non solo degli obblighi tipicamente connessi all'esecuzione della prestazione ma anche di quelli ulteriori, accessori e complementari rispetto ai primi, che trovano la loro fonte nei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione è suscettibile di integrare giusta causa di licenziamento ove abbia un riflesso - sia pure solo potenziale - sulla funzionalità del rapporto, compromettendo irrimediabilmente l'aspettativa di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, ovvero sia idonea ad arrecare grave pregiudizio (anche non necessariamente di ordine economico) agli scopi aziendali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che svolgeva, quale iscritto alla Federazione Italiana 129 <!-- pag. 130 --> Pesistica, attività fisiche incompatibili con le limitazioni prescrittegli dal medico aziendale ai fini della idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni cui era adibito).
Riguarda ancheart. 2119 Codice civileart. 1175 Codice civile
Precedenti: 669703-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) Art. 25 c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 - Interpretazione - Diritto all'indennità supplementare - Rinuncia all'impugnazione del licenziamento - Qualificazione alla stregua di condizione potestativa semplice - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1359 c.c. - Fattispecie. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.
L'art. 25 del c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 si deve interpretare nel senso che, subordinando l'erogazione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato alla sua rinuncia all'impugnazione del licenziamento mediante conciliazione sindacale, stabilisce una condizione sospensiva non identificabile con una condizione potestativa semplice, con conseguente applicabilità della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità al dirigente licenziato nonostante la mancata sottoscrizione della conciliazione, ritenendo applicabile la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. in base al comportamento, contrario a buona fede, tenuto dal datore di lavoro, il quale, in pendenza della condizione, non aveva riscontrato i solleciti del dirigente in ordine al tempo e luogo della sottoscrizione della conciliazione, evidenziando così un interesse contrario al verificarsi della condizione medesima).
Riguarda ancheart. 1359 Codice civileart. 1175 Codice civileart. 1353 Codice civileart. 1358 Codice civile
Precedenti: 673087-01, 595951-01, 662808-02
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 6 del c.c.n.l. 13 luglio 2015 per il personale direttivo delle aziende di credito - Azione penale avviata nei confronti del dipendente - Diritto al rimborso delle spese giudiziali - Interpretazione - Sindacabilità in cassazione - Erronea applicazione dei canoni ermeneutici - Criteri dell'interpretazione letterale e logica - Accertamento della comune intenzione delle parti stipulanti lo specifico contratto collettivo - Principio di buona fede - Commissione dell'illecito "in occasione" dello svolgimento dell'attività lavorativa - Configurabilità - Esclusione - Nell'esercizio delle funzioni - Sussistenza - Fattispecie.
L'interpretazione dell'art. 6 del c.c.n.l. del personale direttivo delle aziende di credito va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo, dovendosi attribuire una particolare importanza al principio di buona fede ex art. 1366 c.c., che enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire per preservare i reciproci interessi; ne deriva che è censurabile, in sede di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro e, quindi, in riferimento a una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solo alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio legittimo delle funzioni affidate e in linea con le direttive del datore e con le finalità istituzionali dell'azienda bancaria e non anche la violazione delle funzioni medesime, in danno alla stessa e in contrasto con le istruzioni impartite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva sostenuto l'operatività dell'art. 6 c.c.n.l. in base al rilievo che il dirigente era imputato del delitto di cui all'art. 2622, commi 1 e 2, c.c., rispetto al quale soggetti offesi sono solo i soci e i creditori, escludendo, perciò, che il reato fosse stato commesso in danno dell'impresa bancaria, senza tuttavia considerarne la natura plurioffensiva finalizzata a tutelare la veridicità delle fonti di prova anche in rapporto agli interessi delle imprese).
Riguarda ancheart. 2622 Codice civileart. 2 Costituzioneart. 1366 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 1363 Codice civile
Precedenti: 605022-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Lesione del diritto all'informazione sanitaria - Omessa sottoscrizione dei sanitari del modulo di consenso informato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'omessa sottoscrizione da parte dei sanitari del modulo di consenso informato non integra, di per sé, lesione del diritto all'informazione sanitaria, non solo perché detto modulo, anche ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 219 del 2017, ha solo la finalità di documentazione dell'avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente, sicché la sua sottoscrizione determina l'imputazione dell'atto a 231 <!-- pag. 232 --> chi lo sottoscrive ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l'esplicazione del diritto all'autodeterminazione sanitaria, ma anche perché detta manifestazione di consenso, pur basata sull'alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapporto medico-paziente, non può essere trattata alla stregua di un atto negoziale che prelude al raggiungimento di un accordo.
Riguarda ancheart. 1 Legge sul biotestamentoart. 1176 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1175 Codice civileart. 2230 Codice civile
Precedenti: 669458-01, 655489-01
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pubblico impiego privatizzato - Procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva - Pluralità di sentenze passate in giudicato in contrasto tra loro in ordine alla relativa validità - Estensione degli effetti delle decisioni di annullamento a tutti gli interessati - Limiti - Fondamento. 308 <!-- pag. 309 --> · IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - PROCEDIMENTO - GRADUATORIE In genere.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la P.A., in presenza di pronunce giurisdizionali ottenute da suoi dipendenti, passate in giudicato e fra loro in contrasto in ordine alla validità di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, nell'estendere a tutti gli interessati gli effetti delle eventuali decisioni di annullamento della relativa graduatoria incontra l'unico limite - ricavabile dall'art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede - rappresentato dall'obbligo di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze, già divenute definitive, favorevoli a chi detta procedura abbia contestato, trattandosi di atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro posto in essere dal datore nell'esercizio dei suoi poteri.
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 1175 Codice civileart. 97 Costituzione
Precedenti: 665351-01
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE Assicurazione contro il rischio da malattia - Pagamento dell'indennizzo - Condizioni - Trasmissione di uno specifico modulo contrattuale - Esclusione - Fondamento.
In tema di assicurazione contro il rischio derivante da malattie, il pagamento dell'indennizzo non può essere subordinato alla trasmissione, da parte dell'assicurato, di uno specifico modulo contrattuale, ove il contratto ammetta la produzione di qualsiasi documento idoneo a valutare i postumi invalidanti, poiché tale interpretazione si tradurrebbe in un ingiustificato formalismo, in assenza di un apprezzabile interesse dell'assicuratore alla compilazione del modulo suddetto in luogo di documentazione equipollente.
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1366 Codice civile
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Clausola penale - Manifesta eccessività - Criteri di riferimento - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento dell'applicazione poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'iniquità della clausola penale valutandola esclusivamente in relazione al momento della stipulazione del contratto di appalto cui accedeva, senza tener delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento con precipuo riguardo alla cristallizzazione del periodo di ritardo).
Riguarda ancheart. 1384 Codice civileart. 1175 Codice civileart. 2 Costituzione
Precedenti: 671308-01
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratti con il consumatore - Pratica ingannevole - Numerus clausus - Esclusione - Apposizione di una clausola nulla - Riconducibilità all'art. 21 c.cons. - Sussistenza - Conseguenze - Diritto al risarcimento dl danno - Fattispecie.
Nei contratti con il consumatore, nei quali l'elenco dei comportamenti scorretti contenuti nella normativa di settore non rappresenta un numerus clausus, la pratica commerciale di apporre una clausola nulla, non avente alcun effetto per la parte disponente, può costituire una pratica ingannevole sussumibile nella disposizione dell'art. 21 del c.cons., in grado di dar luogo a un inadempimento contrattuale e al relativo risarcimento del danno, da cui far conseguire un obbligo 236 <!-- pag. 237 --> informativo correlato alla invalidità della clausola in questione, posto che detta clausola ha un contenuto tale da orientare in maniera ingannevole il consumatore verso quel prodotto anziché verso un altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che, in un contratto avente ad oggetto una polizza vita concluso da un consumatore, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni escludendo che sussistesse in capo alla società assicuratrice l'obbligo di informare il contraente in merito al reale termine di prescrizione, per legge biennale, laddove nel prospetto informativo era indicato come decennale, così ingenerando nell'aderente il ragionevole affidamento in ordine al differimento della presentazione della richiesta).
Riguarda ancheart. 21 Codice del consumoart. 1175 Codice civileart. 1376 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 670521-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) Concessione in comodato di immobile nel corso delle trattative destinate alla stipula della compravendita - Recesso dalle trattative del comodante - Conseguenze - Risarcimento del danno in favore del comodatario - Liquidazione - Criteri.
Colui il quale, in pendenza delle trattative per la stipula di un contratto di compravendita, ottenga dal proprietario la detenzione dell'immobile non può ritenersi detentore di buona fede nel caso in cui l'altra parte gli manifesti in modo inequivoco la volontà di recedere dalle trattative e recuperare la detenzione dell'immobile; con la conseguenza che, anche se il recesso è ingiustificato e fonte di responsabilità precontrattuale, nella liquidazione del danno conseguente il giudice di merito deve tenere conto del periodo di tempo per il quale l'immobile è stato detenuto illegittimamente dalla parte avente diritto al risarcimento.
Riguarda ancheart. 1337 Codice civile
Precedenti: 622393-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Dipendente assente per malattia - Svolgimento di attività extra-lavorative - Violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e dei doveri generali di correttezza e buona fede - Configurabilità - Valutazione ex ante - Contenuto - Fattispecie.
Lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede; la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato illegittimo - per sproporzione tra la sanzione e l'infrazione disciplinare - il licenziamento comminato, a un lavoratore infortunatosi al braccio, in ragione dello svolgimento di un'attività ludica durante l'assenza per malattia, sulla scorta dell'accertamento che la serie variegata di attività compiute senza alcun tutore o fasciatura ne aveva esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo e l'immobilizzazione dell'arto).
Riguarda ancheart. 1175 Codice civileart. 2104 Codice civileart. 2105 Codice civileart. 2110 Codice civileart. 2119 Codice civile
Precedenti: 650900-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Alla nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pur nella specialità della disciplina - che configura la scelta da parte del Ministro della salute come connotata da un alto tasso di discrezionalità - si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di incarichi dirigenziali, atteso che il Ministro è pur sempre soggetto, oltre che ai vincoli procedurali espressamente previsti dalla legge, ai principi di buona fede e correttezza, con i quali viene data attuazione ai principi di cui all'art. 97 Cost., che impongono una valutazione comparativa con gli altri candidati inseriti nella rosa selezionata dalla commissione che sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici della scelta adottata.
Rv. 677525-01
Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall'acquirente a causa dell'assenza nell'immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di 79 <!-- pag. 80 --> abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall'acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio nonostante questi avesse omesso di informare l'acquirente circa la reale destinazione d'uso - di deposito invece che di civile abitazione - dell'immobile compravenduto e della conseguente mancanza di abitabilità).
Rv. 677549-01
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative praticabili e alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, le quali bene possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva immotivatamente ritenuto idoneamente prestato il consenso ad un intervento di isterectomia, nonostante il modulo sottoscritto non contenesse alcuna informazione circa l'esistenza di trattamenti alternativi né in merito ai rischi e alle complicanze possibili).
Rv. 677518-01
In tema di selezione del personale, la discrezionalità del datore di lavoro nella gestione dell'impresa, pur non sindacabile nel merito, deve essere esercitata, per non degenerare in arbitrio, nell'osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, i quali impongono, anche al fine di assicurare parità di trattamento tra i lavoratori, trasparenza nelle procedure e nei criteri di scelta adottati, con la conseguenza che integra inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire, anche in sede giudiziale, i criteri e le motivazioni seguite in fase di assunzione nella scelta del personale ritenuto idoneo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrare inadempimento contrattuale la condotta del datore di lavoro, il quale, a fronte di un accordo sindacale di incremento dei livelli occupazionali, sia mediante trasformazione di contratti da part time a full time, sia attraverso un piano di nuove assunzioni, non aveva esplicitato i criteri con i quali si era proceduto ad accogliere, tra i vari dipendenti che ne avevano fatto domanda, l'istanza di trasformazione e all'assunzione di nuovi dipendenti).
Rv. 677221-01
In tema di responsabilità della struttura sanitaria conseguente a ricovero ospedaliero, l'obbligo di sorveglianza delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura, non ha un contenuto predeterminato in astratto nella sua intensità e nella sua estensione, dovendo essere espletato, in relazione alle circostanze del caso concreto, in modo adeguato e coerente rispetto alle specifiche condizioni psico-fisiche del paziente e alla condizione oggettiva in cui questi si trovi nell'ambito della struttura sanitaria, in 95 <!-- pag. 96 --> funzione della prevenzione del rischio, rientrante nello spettro della prevedibilità, che il degente possa causare danni a terzi o subirne. (Nella specie, in relazione ad un caso in cui un neonato era stato rapito mentre era affidato, in regime di cd. rooming in, all'assistenza della madre - persona di giovane età perfettamente compos sui, a sua volta assistita dalla propria sorella -, la S.C. ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria, in ragione dell'inesigibilità, da parte di quest'ultima, di un servizio di sorveglianza continua nei confronti del minore e dell'imprevedibilità dell'evento dannoso, interamente ascrivibile alla condotta illecita del terzo autore del rapimento, idonea ad interrompere il nesso causale).
Rv. 677171-01
Il divieto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari posto, dall'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell'acquirente o del fornitore, risponde alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l'impresa agricola), sia, più in generale, l'equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l'industria). Detto divieto incide, pertanto, sull'autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, al fine di promuovere la concorrenza attraverso l'inibizione degli effetti pregiudizievoli idonei ad incidere sull'equilibrio di mercato e sul sistema produttivo agricolo, con la conseguenza che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall'acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata.
Rv. 676471-01
In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il patto accessorio di gestione della lite - che ha una causa mista, riconducibile ai contratti di mandato, transazione, assicurazione e al contratto d'opera - subordini l'eventuale transazione con il danneggiato all'autorizzazione dell'assicurato, il diniego da parte di quest'ultimo deve essere espresso conformemente al canone di buona fede, tenendo conto, cioè, anche dell'interesse dell'assicuratore a scongiurare l'eventualità - cui non corrisponde alcun vantaggio per l'assicurato - di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale.
Rv. 676896-01
Pur non esistendo, in capo al datore di lavoro, un obbligo legale di stipulare accordi con tutte le organizzazioni sindacali, lo stesso può essere previsto da una fonte convenzionale, integrando, in tal caso, il rifiuto datoriale condotta antisindacale ex art. 28 st.lav., ove traducentesi in un comportamento contrario a buona fede suscettibile di ledere le prerogative della controparte sindacale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto antisindacale il comportamento del datore di lavoro il quale, dopo aver concluso più volte con il sindacato ricorrente un accordo collettivo di durata annuale, con previsione di un nuovo incontro alla scadenza, aveva infine formulato una proposta non trattabile di rinnovo dell'accordo con riduzione della relativa durata, rifiutando ogni successiva richiesta sindacale di interlocuzione).
Rv. 677003-01
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'esistenza di leciti rapporti personali extralavorativi tra dipendente e superiore non rileva ai fini della valutazione delle condotte degli interessati e della legittimità degli atti gestori, salvo il caso delle selezioni comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l'attribuzione di incarichi di rilievo (come quello di posizione organizzativa), nelle quali la P.A., alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, deve assicurare l'imparzialità di chi è preposto alla scelta, trovando applicazione le regole di cui all'art. 51 c.p.c., compresa l'ipotesi atipica di cui al comma 2, che impone di evitare l'assunzione della decisione da parte di chi ha con taluno un rapporto personale di tale intensità da far sospettare che il giudizio non sia improntato al rispetto dei menzionati principi.
Rv. 677061-01
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disposizione di cui all'art. 21-quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 - che autorizza il Ministero della Giustizia a indire procedure selettive interne per la progressione di carriera dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge - ha natura meramente programmatica e non attribuisce, dunque, alcun diritto agli interessati, di modo che non può riconoscersi natura perentoria al termine del 30 giugno del 2019, contemplato dal successivo accordo sindacale del 26 aprile 2017 per la definizione della procedura, essendo subordinato l'impegno assunto dall'Amministrazione con tale accordo al rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 21-quater.
Rv. 677062-01
La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare, dal momento che il lavoratore è tenuto all'adempimento non solo degli obblighi tipicamente connessi all'esecuzione della prestazione ma anche di quelli ulteriori, accessori e complementari rispetto ai primi, che trovano la loro fonte nei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione è suscettibile di integrare giusta causa di licenziamento ove abbia un riflesso - sia pure solo potenziale - sulla funzionalità del rapporto, compromettendo irrimediabilmente l'aspettativa di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, ovvero sia idonea ad arrecare grave pregiudizio (anche non necessariamente di ordine economico) agli scopi aziendali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che svolgeva, quale iscritto alla Federazione Italiana 129 <!-- pag. 130 --> Pesistica, attività fisiche incompatibili con le limitazioni prescrittegli dal medico aziendale ai fini della idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni cui era adibito).
Rv. 676850-01
L'art. 25 del c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 si deve interpretare nel senso che, subordinando l'erogazione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato alla sua rinuncia all'impugnazione del licenziamento mediante conciliazione sindacale, stabilisce una condizione sospensiva non identificabile con una condizione potestativa semplice, con conseguente applicabilità della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità al dirigente licenziato nonostante la mancata sottoscrizione della conciliazione, ritenendo applicabile la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. in base al comportamento, contrario a buona fede, tenuto dal datore di lavoro, il quale, in pendenza della condizione, non aveva riscontrato i solleciti del dirigente in ordine al tempo e luogo della sottoscrizione della conciliazione, evidenziando così un interesse contrario al verificarsi della condizione medesima).
Rv. 676535-01
L'interpretazione dell'art. 6 del c.c.n.l. del personale direttivo delle aziende di credito va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo, dovendosi attribuire una particolare importanza al principio di buona fede ex art. 1366 c.c., che enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire per preservare i reciproci interessi; ne deriva che è censurabile, in sede di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro e, quindi, in riferimento a una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solo alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio legittimo delle funzioni affidate e in linea con le direttive del datore e con le finalità istituzionali dell'azienda bancaria e non anche la violazione delle funzioni medesime, in danno alla stessa e in contrasto con le istruzioni impartite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva sostenuto l'operatività dell'art. 6 c.c.n.l. in base al rilievo che il dirigente era imputato del delitto di cui all'art. 2622, commi 1 e 2, c.c., rispetto al quale soggetti offesi sono solo i soci e i creditori, escludendo, perciò, che il reato fosse stato commesso in danno dell'impresa bancaria, senza tuttavia considerarne la natura plurioffensiva finalizzata a tutelare la veridicità delle fonti di prova anche in rapporto agli interessi delle imprese).
Rv. 676238-02
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'omessa sottoscrizione da parte dei sanitari del modulo di consenso informato non integra, di per sé, lesione del diritto all'informazione sanitaria, non solo perché detto modulo, anche ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 219 del 2017, ha solo la finalità di documentazione dell'avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente, sicché la sua sottoscrizione determina l'imputazione dell'atto a 231 <!-- pag. 232 --> chi lo sottoscrive ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l'esplicazione del diritto all'autodeterminazione sanitaria, ma anche perché detta manifestazione di consenso, pur basata sull'alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapporto medico-paziente, non può essere trattata alla stregua di un atto negoziale che prelude al raggiungimento di un accordo.
Rv. 675533-01
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la P.A., in presenza di pronunce giurisdizionali ottenute da suoi dipendenti, passate in giudicato e fra loro in contrasto in ordine alla validità di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, nell'estendere a tutti gli interessati gli effetti delle eventuali decisioni di annullamento della relativa graduatoria incontra l'unico limite - ricavabile dall'art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede - rappresentato dall'obbligo di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze, già divenute definitive, favorevoli a chi detta procedura abbia contestato, trattandosi di atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro posto in essere dal datore nell'esercizio dei suoi poteri.
Rv. 676072-02
In tema di assicurazione contro il rischio derivante da malattie, il pagamento dell'indennizzo non può essere subordinato alla trasmissione, da parte dell'assicurato, di uno specifico modulo contrattuale, ove il contratto ammetta la produzione di qualsiasi documento idoneo a valutare i postumi invalidanti, poiché tale interpretazione si tradurrebbe in un ingiustificato formalismo, in assenza di un apprezzabile interesse dell'assicuratore alla compilazione del modulo suddetto in luogo di documentazione equipollente.
Rv. 675906-02
Ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento dell'applicazione poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'iniquità della clausola penale valutandola esclusivamente in relazione al momento della stipulazione del contratto di appalto cui accedeva, senza tener delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento con precipuo riguardo alla cristallizzazione del periodo di ritardo).
Rv. 675996-01
Nei contratti con il consumatore, nei quali l'elenco dei comportamenti scorretti contenuti nella normativa di settore non rappresenta un numerus clausus, la pratica commerciale di apporre una clausola nulla, non avente alcun effetto per la parte disponente, può costituire una pratica ingannevole sussumibile nella disposizione dell'art. 21 del c.cons., in grado di dar luogo a un inadempimento contrattuale e al relativo risarcimento del danno, da cui far conseguire un obbligo 236 <!-- pag. 237 --> informativo correlato alla invalidità della clausola in questione, posto che detta clausola ha un contenuto tale da orientare in maniera ingannevole il consumatore verso quel prodotto anziché verso un altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che, in un contratto avente ad oggetto una polizza vita concluso da un consumatore, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni escludendo che sussistesse in capo alla società assicuratrice l'obbligo di informare il contraente in merito al reale termine di prescrizione, per legge biennale, laddove nel prospetto informativo era indicato come decennale, così ingenerando nell'aderente il ragionevole affidamento in ordine al differimento della presentazione della richiesta).
Rv. 674739-01
Colui il quale, in pendenza delle trattative per la stipula di un contratto di compravendita, ottenga dal proprietario la detenzione dell'immobile non può ritenersi detentore di buona fede nel caso in cui l'altra parte gli manifesti in modo inequivoco la volontà di recedere dalle trattative e recuperare la detenzione dell'immobile; con la conseguenza che, anche se il recesso è ingiustificato e fonte di responsabilità precontrattuale, nella liquidazione del danno conseguente il giudice di merito deve tenere conto del periodo di tempo per il quale l'immobile è stato detenuto illegittimamente dalla parte avente diritto al risarcimento.
Rv. 675618-01
Lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede; la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato illegittimo - per sproporzione tra la sanzione e l'infrazione disciplinare - il licenziamento comminato, a un lavoratore infortunatosi al braccio, in ragione dello svolgimento di un'attività ludica durante l'assenza per malattia, sulla scorta dell'accertamento che la serie variegata di attività compiute senza alcun tutore o fasciatura ne aveva esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo e l'immobilizzazione dell'arto).
Rv. 675257-01
In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa.
Rv. 673569-01
I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo 48 <!-- pag. 49 --> sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.
Rv. 673500-01
In tema di preliminare di compravendita immobiliare, la controversia tra promittente alienante e promissario acquirente per il mancato avveramento di una condizione potestativa mista, apposta nell'interesse di entrambe le parti, va risolta accertando, in concreto e sulla scorta delle emergenze di causa, quale di esse sia stata inadempiente (o prevalentemente inadempiente, in caso di inadempimenti reciproci) per aver tenuto una condotta contraria alla buona fede in pendenza della condizione.
Rv. 673478-01
Collegamenti
Art. 1366 — Interpretazione di buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.…
Art. 1337 — Trattative e responsabilita' precontrattuale
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.…
Art. 1460 — Eccezione d'inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo' rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti…
Art. 1746 — Obblighi dell'agente
… dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealta' e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformita' delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni…
Art. 5 — Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento
… e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo …
Art. 1479 — Buona fede del compratore
Il compratore puo' chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprieta' del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprieta'. Salvo il disposto dell'art. 1223, il venditore…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il recesso è una causa di scioglimento del contratto, legittimato da una particolare disposizione di legge o dalla volontà delle parti: il codice regola solo l'esercizio del recesso convenzionale, con norme sulle quali prevale la contraria volontà delle parti (art. 1373, quarto comma). In base a queste norme, il recesso è precluso quando del contratto si è iniziata l'esecuzione (art. 1373, primo comma); se si tratta di contratto ad esecuzione continuata o periodica, il recesso può essere esercitato anche durante l'esecuzione del contratto, ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione (art. 1373, secondo comma). La disciplina posta nell'art. 1373 è integrata dall'art. 1373 che regola la caparra penitenziale (n. 633). Il recesso contro corrispettivo ha effetto soltanto dopo la prestazione di questo (art. 1373, terzo comma). Non si è voluta dare una disciplina più dettagliata dell'istituto, perchè esso appare con particolarità proprie in ogni contratto nel quale può ammettersi; basti pensare alle differenze che involge quando concerne la somministrazione (art. 1569), l'affitto (art. 1616), l'appalto (articoli 1660, secondo e terzo comma, 1671, 1674), il contratto di agenzia (art. 1750), il conto corrente (art. 1833), l'assicurazione (articoli 1893, primo comma, 1897, primo comma, 1898, secondo comma, 1899, primo comma, 1918 terzo e quarto comma), la cessione del beni ai creditori (art. 1985), il lavoro (articoli 2118, primo comma, e 2119, primo comma), il contratto d'opera (articoli 2227 e 2237), rispetto ai casi di recesso nel contratto di società (art. 2285, primo e secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 628
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1375 · fonte su Normattiva