Art. 1346 c.c.
Requisiti
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Requisiti
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 1325 — Indicazione dei requisiti
I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che e' prescritta dalla legge sotto pena di nullita'.…
Art. 1347 — Possibilita' sopravvenuta dell'oggetto
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine e' valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1346 · fonte su Normattiva
Art. 1418 — Cause di nullita' del contratto
Il contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato…