Art. 1346 c.c.
Requisiti
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Requisiti
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI Locazione - Obbligo di stipulare una fideiussione annuale a garanzia del pagamento del canone - Nullità per indeterminatezza dell’oggetto - Esclusione - Fondamento. · LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE In genere.
La clausola di un contratto di locazione che ne subordini l'efficacia alla prestazione, da parte del conduttore, di una fideiussione annuale a garanzia del regolare pagamento del canone predeterminato e fino al rilascio dell'immobile, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, perché ogni singola garanzia prevista, da stipularsi di anno in anno, ha durata e oggetto determinati.
Riguarda ancheart. 1571 Codice civileart. 1936 Codice civileart. 1598 Codice civile
Precedenti: 666056-01
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA Cessione immobiliare - Estensione dell'immobile - Prova - Descrizione dell'immobile e indicazione dei confini - Rilevanza esclusiva - Dati catastali indicati nell'atto - Rilevanza in via sussidiaria.
In tema di cessione immobiliare, ai fini della prova dell'estensione della consistenza dell'immobile ceduto, va dato rilievo esclusivamente alla sua descrizione, e dunque all'indicazione dei suoi confini, e, in via sussidiaria, ai dati catastali indicati nell'atto di cessione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1346 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 1470 Codice civile
Precedenti: 612576-01, 596356-01, 553838-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE Cessione di crediti - Clausola di esonero e manleva del cedente per oneri relativi a vicende future del credito ceduto - Patto di accollo di debiti futuri - Configurabilità - Ragioni.
In tema di cessione di crediti, la convenzione con la quale il cessionario si impegna ad esonerare e manlevare il cedente da qualsiasi onere e responsabilità in ordine alle vicende future - anche di natura processuale - dei crediti ceduti, e si preveda altresì che le azioni intraprese vengano continuate dal cedente, nell'interesse del cessionario, con spese ed oneri a carico di quest'ultimo, integra un valido patto di accollo di debiti futuri, in quanto dotato di oggetto in concreto determinabile.
Riguarda ancheart. 1273 Codice civileart. 1348 Codice civile
Precedenti: 648974-02, 487867-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Deduzione nella comparsa conclusionale - Emergenza della nullità dagli elementi acquisiti al processo - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.
Ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva rilevato la nullità di un patto di manleva stipulato fra il medico e la casa di cura privata, compiutamente eccepita nella comparsa conclusionale ed i cui presupposti di fatto risultavano ritualmente acquisiti al giudizio di merito).
Riguarda ancheart. 1421 Codice civileart. 1418 Codice civileart. 366 Codice di procedura civile
Precedenti: 666118-01, 670332-01
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Disciplina in tema di locazione finanziaria ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008 - Contenuto - Estensione al contratto di fornitura - Esclusione Fattispecie. · LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
La previsione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 - secondo la quale la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente non è vietata, essendo piuttosto il concedente tenuto ad assicurare che i beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria siano accompagnati dalle certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge - non si estende al contratto di fornitura dei beni ivi individuati, contratto che sarà conseguentemente nullo per contrarietà a norme imperative ove risulti l'inosservanza delle norme in tema di sicurezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i rilievi di invalidità del negozio, concernenti l'inosservanza delle norme in materia di sicurezza imposti dalla direttiva macchine 98/37/CE, sono stati erroneamente ritenuti rilevanti rispetto al contratto di leasing di un robot per l'automazione della saldatura dei container, privo degli anzidetti requisiti, e non al collegato contratto di fornitura del medesimo).
Riguarda ancheart. 23 Testo unico sicurezza sul lavoro
Precedenti: 672644-01, 656522-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA Patto di non concorrenza - Autonomia rispetto al contratto di lavoro subordinato - Sussistenza - Congruità del corrispettivo - Valutazione ex ante - Necessità.
Il patto di non concorrenza, anche quando stipulato contestualmente al contratto di lavoro, costituisce una fattispecie negoziale autonoma rispetto a quest'ultimo, in quanto dotata di una causa distinta, in virtù della quale il lavoratore si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore, a fronte di un corrispettivo la cui congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole al momento della loro sottoscrizione.
Riguarda ancheart. 2125 Codice civile
Precedenti: 634562-01, 610157-01
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing immobiliare - Mancata indicazione del "tasso leasing" in contratto - Art. 1346 c.c. - Determinabilità per relationem dei tassi di interesse - Limiti di ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di nullità per indeterminabilità dell'oggetto della clausola di indicizzazione all'Euribor 3M ed al Libor 3M, stante la mancata indicazione in contratto della base temporale di riferimento, nonché della clausola "rischio cambio", funzionalmente collegata con la prima).
Precedenti: 672888-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).